L’arte nella Manovra 2018: rischi, opportunità, tante tasse e qualche beneficio

Sta facendo molto discutere la formula sul Capital Gain contenuta nella Manovra 2018, che potrebbe avere conseguenze molto serie sul mercato dell’arte. Stefano Monti spiega rischi e possibilità contenute nella nuova norma, ancora in fase di approvazione.

C’è una parte piuttosto consistente di persone che sostiene che l’arte debba essere considerata in modo del tutto avulso dalla dimensione economica che essa genera. Di solito, senza temere luoghi comuni, i portavoce di questa visione appartengono a quello che oggi potremmo definire un’ambiente radical-chic: intellighenzia culturale del salotto buono, vicino al clima culturale che contraddistingue l’attuale Governo. Eppure se c’è un soggetto cui davvero bisogna riconoscere un’attenzione smodata e miope ai soli aspetti economici dell’arte, quello è lo Stato italiano.

IL FUTURO DEL MERCATO DELL’ARTE

Non è la prima volta infatti che lo Stato cerca di trattare le opere d’arte come oggetti di proprietà esclusiva (anche quando tale proprietà è altrui), ma la recente norma proposta sembra esclusivamente volta a generare gettito per l’Erario senza preoccuparsi delle conseguenze che potrebbe avere sui player del mercato e, di conseguenza, sul gettito futuro stesso.  La norma attraverso la quale il governo vorrebbe introdurre modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dal mercato dell’arte ha tutte le caratteristiche di una norma sommaria e superficiale che riduce la complessità di un settore che nel nostro Paese stenta a decollare (proprio a causa di una generale incompetenza da parte del settore pubblico) in un mero conto della serva. Dal punto di vista tecnico la norma proposta intende tassare ai fini IRPEF i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché di “opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative”, qualificando tali redditi come redditi derivanti da “attività commerciali occasionali”, ricompresi nei cosiddetti redditi “diversi” dell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Stefano Monti

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COME FUNZIONA LA NORMA

Il reddito imponibile – da assoggettare a tassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi unitamente agli altri redditi percepiti dal contribuente –  sarebbe costituito dalla differenza tra il corrispettivo percepito, al netto della commissione pagata alla casa d’asta o ad altro intermediario, e il prezzo di acquisto delle opere cedute, aumentato dei costi inerenti all’acquisto del bene e tenendo conto delle spese “inerenti alla produzione di tali redditi” (spese di assicurazione, restauro, catalogazione, custodia, conservazione delle opere cedute). In alternativa a tale criterio, i redditi possono essere determinati nella misura forfetaria del 40 % del corrispettivo della vendita. Viene, poi, precisato quale valore debba assumersi come costo di acquisto nel caso di vendita di un bene acquistato per successione o donazione ed è fissata una soglia di 10.000 euro l’anno al di sotto della quale i corrispettivi complessivi annui percepiti non risulterebbero tassabili.

UNA TASSAZIONE INDISCRIMINATA

In definitiva, la norma, qualificando comunque tutti i redditi derivanti dalla vendita di opere d’arte quali redditi di natura commerciale occasionale, introdurrebbe una tassazione indiscriminata delle vendite di opere d’arte, mettendo sullo stesso piano le vendite effettuate da speculatori occasionali e quelle poste in essere da semplici collezionisti. Inoltre, sarebbero tassabili anche le vendite di beni precedentemente acquistati per successione o donazione. Ciò è in evidente contrasto con il concetto stesso di attività commerciale, che di per sé presuppone un’attività di “intermediazione” nella circolazione di beni, difficilmente compatibile con una gratuità del preventivo acquisto del bene. In questo modo verrebbero, altresì, ricondotte a tassazione anche le operazioni di semplice smobilizzo patrimoniale di beni acquisiti per donazione o successione, che la stessa Amministrazione finanziaria in passato aveva giudicato come aventi natura chiaramente non “commerciale”.

LA “FIRMA” DEL LEGISLATORE

Sinora questa norma non sembra molto diversa (per tenore e qualità) dalle altre che si sono succedute nel sempre fazioso tentativo di regolamentare il mercato dell’arte. Che sia chiaro, il mercato dell’arte è uno dei mercati a più alta opacità sistemica, e una regolamentazione è più che necessaria. Ma sfruttare la “regolamentazione” per portare avanti una visione statalista dei beni culturali non è del tutto corretto. La leggerezza del legislatore, in questo caso, è simile al carattere “svampito” di alcune starlet da programma televisivo. Il legislatore infatti sa far bene il suo mestiere, e se una legge sembra superficiale vuol dire che chi l’ha proposta ha un motivo specifico perché appaia in quel modo. E infatti, il legislatore, lascia anche qui la sua firma, il colpo di genio che porta la norma direttamente al proprio scopo: auto-definendosi “interpretativa”, e quindi retroattiva, la norma si applicherebbe anche agli anni pregressi ancora accertabili (in pratica, per le vendite effettuate dal 2012 al 2016). Insomma, chi ha operato fino ad oggi in modo difforme è comunque colpevole. Ai contribuenti viene, tuttavia, concessa l’opportunità di evitare il rischio di accertamento attraverso una “emersione spontanea” dei redditi degli ultimi cinque anni, che comporterebbe il versamento delle relative imposte e interessi, nonché delle sanzioni ridotte a un ottavo del minimo. Con la particolarità che per conoscere le modalità tecniche di attuazione di detta emersione spontanea sarebbe necessario attendere un decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

UN CHIARIMENTO MANCATO?

In definitiva, l’intervento del legislatore appare volto, più che a chiarire il regime di tassazione delle compravendite di opere d’arte, alla finalità di procurare gettito all’Erario, come risulta evidente dal tono e dai contenuti della Relazione illustrativa, la quale si dilunga sui criteri utilizzati per determinare le entrate attese dalla modifica legislativa. Se il legislatore avesse voluto davvero fornire criteri interpretativi della normativa vigente, avrebbe piuttosto fatto bene a chiarire alcuni aspetti controversi – come ad esempio il concetto di “attività” commerciale occasionale – che generano numerose incertezze applicative sin dal 1986, anno di entrata in vigore del testo Unico delle Imposte sui redditi. Ma, evidentemente, non è proprio andata così.

-Stefano Monti

con la collaborazione di Federico Solfaroli Camillocci

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Stefano Monti, partner Monti&Taft, è attivo in Italia e all’estero nelle attività di management, advisoring, sviluppo e posizionamento strategico, creazione di business model, consulenza economica e finanziaria, analisi di impatti economici e creazione di network di investimento. Da più di…

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