Il caso Ravensburger e del puzzle sull’Uomo Vitruviano. Una svolta possibile?
Ad oggi, la decisione del Tribunale di Stoccarda dà ragione all’azienda tedesca. Ma le cose potrebbero cambiare considerando una norma italiana potenzialmente applicabile
Continua la battaglia legale tra le Gallerie dell’Accademia di Venezia e il produttore di giocattoli tedesco Ravensburger, che si rifiuta di pagare per la riproduzione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci su uno dei suoi puzzle.
Il caso Ravensburger sull’Uomo Vitruviano nel 2022
Nel 2022, il Tribunale di Venezia ha condannato la società per l’uso illecito a fini commerciali dell’immagine del celebre disegno leonardesco, in applicazione delle norme contenute nel Codice dei beni culturali sulle riproduzioni dei beni culturali pubblici. In Italia, infatti, la riproduzione di beni culturali di proprietà dello Stato è soggetta alla preventiva autorizzazione e pagamento dei corrispettivi al museo che ha in custodia il bene.
All’ordinanza del giudice veneziano, era seguito anche un parere dell’Ufficio legale del Ministero della cultura, con il quale si sottolineava che la riproduzione di un bene culturale a fini commerciali, ove realizzata in assenza di autorizzazione e del pagamento, è astrattamente foriera di generare un potenziale danno erariale.
Il PND nel contesto del caso Ravensburger
Nel frattempo, il quadro normativo si è evoluto, grazie all’adozione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) con il quale il Ministero intende definire la visione strategica per promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026.
Il PND crea dunque il contesto strategico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del PNRR in merito alle Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, e costituisce un utile riferimento per tutte le istituzioni e per gli operatori.
In particolare, definisce le Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale.
Il MiC ha inoltre adottato le nuove Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura.
La decisione del tribunale di Stoccarda nel caso Ravensburger e la speranza italiana
Più di recente, il tribunale di Stoccarda ha stabilito che Ravensburger ha il diritto di riprodurre l’immagine perché la legge sul diritto d’autore non si applica alle opere di pubblico dominio. Inoltre, ha constatato l’applicazione della Legge Italiana oltre i confini nazionali.
Tuttavia, occorre precisare che la nuova norma italiana sull’argomento prevede che, 70 anni dopo la morte dell’autore di un’opera, il materiale derivante da un atto di riproduzione (anche digitale) di tale opera non è soggetto al diritto d’autore, ad eccezione delle riproduzioni originali e creative (es. una fotografia d’autore). La norma fa comunque salve le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali previste dal Codice dei beni culturali, che continuano ad applicarsi alle riproduzioni di beni culturali pubblici.
La possibile svolta del caso Ravensburger
Nel campo delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di pubblico dominio (come il caso di Leonardo) contribuisce all’accesso e alla promozione della cultura e all’accesso al patrimonio culturale. Le riproduzioni fedeli o le mere riproduzioni di beni culturali costituiscono la maggior parte dei casi in esame. Secondo la legge italiana, però, gli usi commerciali delle riproduzioni di beni culturali devono essere autorizzati dal museo che detiene l’opera d’arte e deve essere pagato il corrispettivo al museo per tale uso da parte dell’azienda (qui Ravensburger) che vende i prodotti in questione. Non è escluso, quindi, che prima o poi l’Italia possa impugnare davanti ai tribunali la sentenza della corte di Stoccarda, facendo leva su questo punto.
Silvia Stabile
of Counsel del Focus Team Arte e beni culturali
Studio legale BonelliErede
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