Le tradizioni sono esenti dall’imposta sui redditi
Dal 2007 l’ordinamento italiano premia chi realizza o partecipa ad eventi legati agli usi locali di particolare interesse culturale. Non si parla solo del Palio di Siena, di quartieri e contrade, ma anche di associazioni per la diffusione della musica, volontari della protezione civile e pro-loco.
Ogni anno un decreto del Ministero dell’economia e della finanza rende noto l’elenco degli enti esentati dal pagamento dell’Ires (imposta sul reddito per gli enti e le società) in quanto realizzatori o partecipanti a manifestazioni locali di particolare interesse culturale, dalle più antiche alle più recenti, da quelle che hanno mantenuto intatto il loro folclore storico, a quelle moderne per lo più sportive.
Rispetto allo scorso anno, l’elenco si è allungato di 29 associazioni, di cui 24 nate solo nel 2012. Ogni anno, infatti, nascono nuovi enti che, senza fini di lucro, si dedicano alla realizzazione o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali. Tali iniziative sono tutelate poiché non solo mantengono in vita tradizioni anche antichissime, ma perché ritenute produttive di impulso al turismo ed indotto economico.
Secondo la tabella stilata dall’Agenzia delle Entrate per l’esenzione dell’imposta dell’anno 2012, infatti, non si tratta solo del Palio di Siena e delle sue contrade o di altre rievocazioni storiche: negli anni ’90 si è avuto un boom di Comuni rappresentati da associazioni senza scopo di lucro che hanno a cuore la cultura della storia dei costumi locali, mentre nell’ultimo decennio sono nate numerose manifestazioni sportive (come le maratone) in molte città italiane che hanno richiesto e meritato da subito l’esenzione prevista dalla normativa.
I requisiti previsti dalla legge sono peraltro molto semplici e lasciano grande libertà nell’interpretazione della pubblica amministrazione: “A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società…” (articolo 1, comma 185, della legge 296/2006).
I benefici però non sono solo quelli legati all’esenzione dal pagamento dell’Ires. La normativa prevede infatti che tali enti siano anche esenti dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal Dpr 600/1973 e che le prestazioni e donazioni effettuate dalle persone fisiche a favore di queste associazioni hanno carattere di liberalità ai fini delle imposte sui redditi pertanto sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Quest’ultimo vantaggio appare rilevante soprattutto in ottica di fundraising, poiché è possibile raccogliere donazioni anche significative potendo garantire a chi dona un risparmio d’imposta. Garanzia questa che la maggior parte delle associazioni culturali non riconosciute non può promettere, nonostante il valore delle proprie attività istituzionali.
Claudia Balocchini
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