Compenso per copia privata: tassa o diritto degli autori?
In base ai principi in materia di diritto d’autore, ogni forma di sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno tutelata deve essere autorizzata dall’autore, dal produttore e dagli artisti che interpretano o eseguono l’opera. Ma allora cos’è la “copia privata”?
Con Decreto Ministeriale (MiBACT) del 20/06/2014 è stato aggiornato il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (cosiddetta copia privata) previsto dalla legge sul diritto d’autore n. 633/41. Tale compenso consiste in un importo fisso da pagare sui supporti audio e video, variabile a seconda che si tratti di supporto analogico o digitale, dedicato o non dedicato, oppure in una percentuale sugli apparecchi idonei alla registrazione.
A livello mediatico si è parlato di una tassa. Tecnicamente, invece, si tratta di un diritto degli autori riconosciuto dalla legge n. 633/41.
In base ai principi in materia di diritto d’autore, ogni forma di sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno tutelata deve essere autorizzata dall’autore, dal produttore e dagli artisti che interpretano o eseguono l’opera. Anche la riproduzione rientra fra le utilizzazioni che devono essere autorizzate dai titolari dei diritti. Ci sono, tuttavia, dei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge in cui è possibile utilizzare un’opera altrui senza chiedere il permesso oppure pagando un equo compenso. Fra le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore e ai diritti connessi c’è la citazione (riproduzione parziale di opere per fini di critica e discussione, a fini di insegnamento o di ricerca scientifica) e la fotocopia (riproduzione nei limiti del 15% con pagamento di un compenso). Anche la “copia privata” di fonogrammi e videogrammi rientra tra le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore.
La legge chiarisce che è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali (art. 71sexies legge n. 633/41). A fronte di una sorta di “rinuncia” al diritto d’autore, la legge riconosce agli autori, ai produttori e agli artisti il diritto a un compenso per tale riproduzione privata. Il compenso deve essere corrisposto alla SIAE, che poi provvede a ripartirlo tra gli aventi diritto sulla base delle ordinanze di ripartizione. L’entità del compenso è determinata con decreto del MiBACT e deve essere aggiornata ogni tre anni. In questo quadro normativo, dunque, si inserisce il Decreto del MiBACT che ha effettuato l’aggiornamento triennale di un diritto degli autori e della filiera dell’industria culturale.
Su un piano diverso, poi, operano le legittime esigenze di trasparenza circa le concrete modalità di gestione di ingenti somme di denaro. Si è parlato, infatti, di 150 milioni di euro all’anno, anche se la cifra non è confermata dalla SIAE.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #21
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