Tutela delle fotografie e citazione della fonte
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si distingue tra le opere fotografiche creative, connotate da novità, originalità e individualità di rappresentazione, e le fotografie“semplici”, che sono meramente riproduttive della realtà e che beneficiano della più limitata tutela in materia di diritti connessi. Ma come si distinguono “sul campo”?
Di fotografie e diritto d’autore si è già parlato su Artribune Magazine n. 9 nel 2012. La distinzione tra fotografia creativa e fotografia semplice, ricordiamo, è il risultato di un accertamento che va effettuato sulla base di un attento esame del caso concreto e che può variare da caso a caso, anche in base alla sensibilità dell’osservatore. Ciò che invece lascia poco margine all’interpretazione – pur nella consapevolezza che la certezza del diritto a volte è quasi un miraggio! – è la necessità di indicare il nome dell’autore.
La menzione del nome dell’autore è importante sotto diversi profili, sia per le fotografie creative che per quelle semplici. La pubblicazione di opere fotografiche creative senza la citazione dell’autore viola il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera (diritto irrinunciabile del fotografo). Si tratta del tipico caso di plagio, che costituisce anche illecito penale.
Nel caso di fotografia semplice, la legge sul diritto d’autore stabilisce che sugli esemplari della fotografia siano riportate le seguenti indicazioni: 1. il nome del fotografo o del committente o del datore di lavoro; 2. la data di produzione della fotografia; 3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Tali indicazioni costituiscono condizioni per l’opponibilità a terzi del diritto connesso di sfruttamento della fotografia, nel senso che qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Per esemplificare, si può ipotizzare il caso di fotografia semplice realizzata su commissione e pubblicata dal committente senza l’indicazione della fonte (nome del fotografo, data di produzione ecc.). In tal caso il terzo potrà liberamente utilizzare la fotografia, senza pagare alcun compenso, in quanto viene tutelato l’affidamento del terzo che, a causa della mancata citazione della fonte, non è stato messo in grado di avvedersi dell’esistenza di un diritto esclusivo, a meno che il fotografo non riesca a dimostrare la malafede del terzo. Questo, però, non significa che si possano liberamente utilizzare tutte le fotografie “anonime”, poiché potrebbe essere richiesta la diligenza dell’utilizzatore, che avrebbe potuto o dovuto sapere chi era il fotografo e se il compenso era ancora dovuto.
Dall’altra parte, il fotografo si può tutelare inserendo negli accordi scritti clausole con cui viene espressamente richiesto al committente o all’utilizzatore di indicare il nome e l’anno di produzione. In questo caso il fotografo, se anche non riesce a provare la malafede del terzo, potrà agire nei confronti del committente per violazione contrattuale.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #22
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