La deducibilità delle erogazioni “a catena”
Quando un ente non profit ottiene una donazione, può utilizzarla per i propri fini istituzionali. In questo caso la donazione è deducibile/detraibile per il donatore. Può accadere però che tale somma sia “girata” successivamente a un altro terzo ente. In questo secondo caso, il donatore mantiene le agevolazioni fiscali? Scopriamolo insieme.
Il caso si è posto di recente quando una banca, che effettua annualmente donazioni nei confronti di una Fondazione senza scopo di lucro, ha domandato all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile beneficiare del regime di esenzione fiscale anche sulle donazioni che la Fondazione non avesse utilizzato direttamente ma erogato invece ad altri enti, sia profit che no profit.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito con la Risoluzione del 29 Luglio 2014 n. 74/E: la Fondazione, si chiarisce nella risposta, possiede i requisiti e opera nell’ambito di progetti riconducibili tra quelli previsti dall’articolo 100, comma 2, lettera a) del Tuir, di conseguenza, le somme corrisposte dalla banca possono beneficiare della deduzione prevista dal regime di favore anche se, a volte, il denaro viene ridistribuito per realizzare progetti portati avanti da altri. L’importante è che il percorso e l’utilizzo delle donazioni siano adeguatamente tracciabili e abbinabili a un piano già definito al momento del versamento.
Dunque, il donatore può beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle donazioni effettuate e utilizzate sia dalla Fondazione direttamente per i suoi scopi di utilità sociale, sia da altri soggetti terzi scelti dalla Fondazione. Tutto qui? No, vi sono ulteriori condizioni necessarie.
Perché il donatore possa beneficiare delle agevolazioni, i terzi beneficiari devono avere gli stessi requisiti dei soggetti destinatari delle donazioni previsti dalla normativa (nel caso dell’art. 100 comma 2, lettera a) del Tuir: personalità giuridica, finalità non lucrative e perseguimento “esclusivo” delle finalità previste dalla norma) e devono realizzare “direttamente” i progetti. Non è consentito, infatti, il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso passaggi molteplici (più di due) tra enti diversi.
Il legislatore ha quindi inteso favorire mediante agevolazioni fiscali le erogazioni dirette a determinate figure giuridiche che non operano per profitto e che agiscono con specifiche finalità (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica). Pertanto sono deducibili le donazioni a favore di soggetti che – con i requisiti richiesti dalla legge – impieghino tali somme sia direttamente che attraverso l’attribuzione delle stesse (in tutto o in parte) a soggetti terzi che abbiano gli stessi requisiti. Non lo saranno invece quelle donazioni che l’ente no profit “giri” successivamente a soggetti che svolgono un’attività commerciale.
In sostanza, la persona giuridica senza scopo di lucro beneficiaria di sovvenzioni può, in linea generale, diventare a sua volta soggetto erogante finanziamenti nei confronti di altri organismi similari per requisiti ed attività senza far perdere ai propri donatori le agevolazioni fiscali assicurate.
Claudia Balocchini
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