Foto su Facebook. Quali diritti agli autori?
Ragionamento classico: “Questa foto l’ho trovata su Facebook, quindi posso pubblicarla dove voglio, tanto non ci sono diritti d’autore”. Sbagliato! Una sentenza datata 1° giugno dice una cosa ben diversa. Leggete qui…
UN CASO ESEMPLARE
Una sentenza del Tribunale di Roma datata 1° giugno 2015 ha fatto chiarezza sui limiti posti dalla legge sul diritto d’autore all’utilizzazione e al prelevamento di fotografie pubblicate sulla pagina personale del social network Facebook, senza chiedere l’autorizzazione all’autore della fotografia stessa.
La pratica di attingere da Internet materiale protetto da diritto d’autore è molto diffusa e spesso, quando non sono effettuate le necessarie verifiche sulla titolarità dei diritti, viene gestita in modo non corretto e contrario alle legge.
Il caso sottoposto al vaglio dal Tribunale riguardava la pubblicazione di alcune fotografie a corredo di un’intervista pubblicata su una testata giornalistica nazionale, senza il consenso dell’autore delle fotografie e senza l’indicazione del suo nome.
Uno degli aspetti esaminati dal Tribunale riguarda le conseguenze della pubblicazione sulla propria pagina Facebook di fotografie o di altro materiale protetto da diritti di proprietà intellettuale (diritti IP).
PAROLA ALLA DIFESA
Secondo la tesi difensiva, in base alle condizioni generali accettate dall’utente al momento dell’iscrizione a Facebook, la pubblicazione delle fotografie sulla pagina personale comporterebbe il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale dei contenuti in favore della società proprietaria del social network, con conseguente perdita da parte dell’autore dei diritti di utilizzazione delle fotografie.
Su questo punto il Tribunale ha chiaramente affermato che, in base alle condizioni di licenza di Facebook, la pubblicazione su Facebook di contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (video, fotografie, disegni, testi) non comporta la cessione integrale dei diritti d’autore spettanti all’utente/autore. Quest’ultimo concede a Facebook soltanto una licenza non esclusiva, trasferibile a terzi, di utilizzo del materiale protetto, valida finché il contenuto è presente sul social network. È pertanto infondata la tesi secondo cui qualunque terzo o utente può utilizzare le fotografie pubblicate su Facebook senza il preventivo consenso del fotografo.
Viste le eccezioni sollevate dai convenuti, il Tribunale ha esaminato anche il classico tema della distinzione tra le fotografie creative, protette con il diritto d’autore pieno, e le fotografie cosiddette “semplici”, protette con il diritto connesso a condizione che sull’esemplare sia indicato il nome del fotografo e l’anno di produzione.
FOTOGRAFIA CREATIVA O SEMPLICE?
Il Tribunale, rifacendosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che ai fini della distinzione tra fotografia creativa e fotografia “semplice” occorre verificare se sussista o meno il requisito della creatività. In particolare, la fotografia è creativa quando sia capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali.
In relazione alle fotografie “semplici” il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza dell’indicazione sull’esemplare della fotografia stessa del nome del fotografo e dell’anno di produzione, la riproduzione può essere considerata lecita solo quando l’utilizzatore non sia in grado o non può conoscere con l’ordinaria diligenza il nome del titolare dei diritti.
Pertanto, tornando al caso specifico dell’utilizzazione di fotografie “semplici” pubblicate su Facebook, la riproduzione da parte di terzi deve essere considerata abusiva quando, nonostante manchi sull’esemplare il nome del fotografo e l’anno di produzione, la stessa sia pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti o nella quale siano chiaramente indicate tali informazioni.
In conclusione, l’utilizzazione di fotografie e di altro materiale protetto da diritti di proprietà intellettuale deve essere effettuato con il consenso dell’autore, anche se tale materiale è liberamente disponibile su Facebook. Tale permesso deve essere richiesto anche se sull’esemplare della fotografia non sia indicato il nome del fotografo e la data dello scatto, qualora a seguito di una ricerca diligente sia comunque possibile ottenere tali informazioni necessarie per individuare il titolare di diritti e se si tratta di fotografia protetta.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #27
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