I diritti dell’organizzatore di un evento culturale
Diritto d’autore e diritti di proprietà intellettuale. Sì, gli artisti d’ogni genere, ma quando si tratta di un evento, e in particolare di uno dei tantissimi festival che punteggiano il panorama cultura in Italia? La risposta, legale, qui sotto.
Il diritto d’autore e in generale i diritti di proprietà intellettuale possono essere invocati nel settore della cultura sia per tutelare le opere dell’ingegno (opere figurative, cinematografiche, letterarie, musicali, ecc.) sia per tutelare lo sforzo imprenditoriale dell’organizzatore di un evento culturale nel cui ambito sono utilizzate tali opere.
Tipico esempio di evento culturale è il festival (teatrale, musicale, cinematografico, ecc.) che gira attorno allo sfruttamento di opere dell’ingegno (opera teatrale, musicale, cinematografia, ecc.), con l’intervento diretto o indiretto di artisti interpreti ed esecutori (attori, musicisti, ballerini, ecc.).
Semplificando una casistica che presenta innumerevoli articolazioni, l’organizzatore di un evento culturale è colui che investe economicamente, predispone l’attività organizzativo-imprenditoriale diretta alla realizzazione dell’evento e sopporta il rischio d’impresa. In ragione di tale apporto ci si interroga sul tipo di tutela da accordare a tale soggetto, che presenta forti analogie con altri imprenditori tutelati dalla legge italiana sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) con la titolarità di un diritto connesso (per esempio produttore fonografico e cinematografico, emittenti radiofoniche e televisive ecc.).
In via interpretativa si può ragionevolmente sostenere che anche l’organizzatore di un evento culturale sia titolare di un diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’evento, che gli permette di impedire a terzi di effettuare riprese fonografiche, audiovisive e fotografiche della manifestazione, senza il suo consenso. A titolo di esempio, egli potrà opporsi alla diffusione tramite Internet su canali come Youtube di materiale audiovisivo illecitamente realizzato dal pubblico e successivamente caricato in rete.
È bene ricordare che tale diritto deve coesistere con i diritti dell’autore dell’opera utilizzata e con il diritto degli artisti interpreti ed esecutori sulle loro prestazioni artistiche. Ne consegue, per esempio, che l’organizzatore dovrà ottenere il consenso da parte dell’autore delle opere e dagli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione televisiva o tramite Internet delle opere, nonché per realizzare le altre utilizzazioni di suo interesse (locandine, spot pubblicitari ecc.).
Il diritto dell’organizzatore troverà un altro limite nell’esercizio del diritto all’informazione e del diritto di cronaca, che potrebbe rendere lecita, nei limiti dello scopo informativo, una ripresa audiovisiva dello spettacolo entro determinati limiti temporali.
In aggiunta o in alternativa al riconoscimento di un diritto di esclusiva, l’organizzatore di un evento può tutelare le proprie ragioni in via contrattuale qualora abbia la disponibilità e la gestione del luogo dove si svolge l’evento: in questo caso egli potrà limitare o comunque regolamentare la realizzazione di riprese audiovisive e fotografiche da parte di terzi, così come può subordinare l’ingresso del pubblico al pagamento di un biglietto.
Raffaella Pellegrino
Studio legale d’Ammassa & Associati
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #5
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