A ogni curatore le sue responsabilità. Sì, ma quali?
Il professionista che si occupa dell’organizzazione di un’esposizione artistica o di un evento culturale ha diverse responsabilità in merito ai loro contenuti, allestimento, organizzazione, promozione e, a volte, alla loro gestione finanziaria. Tali responsabilità hanno oggetto e conseguenze giuridiche particolari, anche a seconda dell’inquadramento dato al momento del conferimento dell’incarico.
Il curatore è un professionista chiamato a prestare la propria opera intellettuale. Normalmente le prestazioni di opera intellettuale si riconducono alla categoria generale di “obbligazioni di mezzi”. Diversamente dalle “obbligazioni di risultato”, prescindono dal raggiungimento di un risultato concreto, restando ancorate invece alla necessità che la prestazione sia diligente nelle sue modalità esecutive.
Stando ai principi, le obbligazioni di mezzi comprenderebbero quel novero di rapporti in cui è richiesto al debitore/professionista soltanto la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore/committente. Viceversa, un’obbligazione di risultato può considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato l’evento finale previsto come conseguenza dell’attività esplicata dall’obbligato, quindi non può dirsi adempiuta laddove la sua attività, anche se diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato preventivato.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato ha avuto riflessi in particolar modo nell’ambito della dimostrazione del proprio corretto adempimento da parte dell’obbligato: in pratica, nelle ipotesi di inadempimento di obbligazioni di risultato, sarebbe sufficiente per il creditore/committente dar prova dell’esistenza del rapporto (ad esempio, dell’affidamento dell’incarico), e non anche dell’inadempimento, toccando all’obbligato dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per una causa non a lui imputabile; nelle obbligazioni di mezzi, invece, spetterebbe al creditore/committente dimostrare anche la condotta negligente dell’obbligato alla prestazione.
La critica alla rigidezza della distinzione sopra descritta ha portato però a un suo ripensamento, poiché anche nel caso di obbligazioni di professionisti esiste un’attesa da parte del creditore/committente di un determinato risultato. Oggi pertanto si preferisce parlare di “programma” dell’obbligazione, inteso come insieme coordinato di prestazioni diretto alla creazione di un vantaggio al creditore/committente.
Su tale scia, la Cassazione ha rielaborato anche il criterio di riparto della prova: al creditore/committente, sia pure per una obbligazione di mezzi, spetterà provare esclusivamente l’esistenza di un rapporto contrattuale con il debitore/prestatore d’opera e indicare l’inadempimento di quest’ultimo, il quale invece dovrà di fornire la prova dell’esattezza della prestazione resa.
Il problema della prova dell’adempimento, ovvero della prova liberatoria dalla responsabilità contrattuale da parte del professionista, non è di poco conto, poiché dovrà passare attraverso due verifiche: la conformità della prestazione al programma obbligatorio concordato tra le parti contraenti e la conformità della stessa a regole tecniche, protocolli, linee-guida tipici della professione dell’obbligato.
Le specifiche qualità del soggetto debitore sono così passate in secondo piano e le nozioni di “prestazione” e di “responsabilità” sono collegate unicamente al fatto oggettivo del mancato soddisfacimento dell’interesse del creditore/committente (che potrebbero essere per esempio quelle di un determinato afflusso di pubblico, di recensioni di stampa specializzata ecc.).
In un panorama così complesso (e che risente delle valutazioni compiute dalla giurisprudenza su particolari obbligazioni professionali in cui il soggetto “creditore” ha bisogno di una tutela rafforzata nei casi di adempimento inesatto, come i casi di prestazione professionale medica), il consiglio è quindi quello di prevedere per scritto e specificamente tra le parti il contenuto dell’obbligazione richiesta al curatore, in modo tale da conoscere anticipatamente il contenuto e i limiti della prestazione cui ci si è obbligati.
Claudia Balocchini
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