La libertà di panorama nell’era della fotografia 2.0
Cos’è la libertà di panorama? Come si concilia con la moderna attitudine a immortalare palazzi, vedute e luoghi pubblici attraverso l’obiettivo fotografico? Dal diritto della fotografia alla tutela per l’autore, quello che la legge prevede in merito.
Possedere uno smartphone equivale a essere potenziali fotografi. Che la fotocamera incorporata sia da 10 MP, che abbia sensori atti a garantire l’alta qualità dello scatto o che la resa sia scadente, ognuno è considerato fotografo.
La libertà di panorama interviene laddove lo scatto riguardi monumenti, vedute, edifici, facciate di palazzi visibili al pubblico. Può accadere che immortalare un luogo pubblico dalla spiccata rilevanza artistica, storica e paesaggistica possa interferire, tra gli altri, con il diritto dell’autore allo sfruttamento economico dell’opera.
LA LIBERTÀ DI PANORAMA IN EUROPA
La libertà di panorama consente a chiunque di scattare fotografie a edifici, vedute, palazzi, monumenti, pubblici o comunque visibili al pubblico (in tal senso distinti da luoghi privati).
Già da una prima definizione si intuisce l’inevitabile scontro con il diritto d’autore.
La direttiva europea 2001/29/CE ha previsto l’armonizzazione di taluni aspetti connessi al diritto d’autore, necessaria a fronte dell’inevitabile sviluppo tecnologico, riconoscendo all’autore dell’opera il diritto esclusivo di “autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente…” (art. 2).
A eccezione di quanto sopra, sempre la direttiva, all’art. 5, co. 3, dispone che “gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui agli articoli 2 e 3…”, nei casi (tra gli altri) in cui l’utilizzo abbia finalità meramente didattiche o di ricerca scientifica, l’uso non sia giustificato dallo scopo di lucro e nella circostanza in cui le opere di architettura o di scultura siano collocate in luoghi pubblici.
A fronte di quest’ultimo principio, alcuni fra gli Stati membri (Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Germania) hanno propeso per l’introduzione della libertà di panorama, addirittura estesa alle opere d’arte.
In Italia non si fa cenno ad alcuna normativa in tema di libertà di panorama. Pertanto, occorrerà, caso per caso, riferirsi alle norme sul diritto d’autore (L. 633/1941) e alle disposizioni contenute nel codice del 2004 dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004).
“In Italia non si fa cenno ad alcuna normativa in tema di libertà di panorama“.
Posto che in Italia sembrerebbe pertanto consentito a chiunque di scattare fotografie a edifici, vedute, monumenti, pubblici o comunque visibili al pubblico (in base al principio per cui ciò che non viene espressamente vietato è lecito), bisogna fare i conti con due importanti eccezioni: le opere d’arte e i cosiddetti beni culturali.
In base alla normativa sul diritto d’autore, risultano oggetto di protezione le opere d’arte figurativa che presentano un carattere creativo, comprese le sculture e le opere di architettura (cfr. artt. 1 e 2, L. 633/1941). In tal senso, qualora un edificio, un palazzo o un monumento presentassero carattere creativo, ricadrebbero entro la protezione del diritto d’autore (benché pubblici).
I diritti garantiti all’autore dell’opera hanno duplice natura: patrimoniale, volto allo sfruttamento economico dell’opera, e morale, inteso quale diritto in capo all’autore a vedersi riconosciuto come tale (ha come conseguenza principale quella di rivendicare la paternità dell’opera in ogni momento, anche a seguito di cessione dei diritti patrimoniali).
È possibile fotografare opere d’arte “per uso di critica o di discussione”, purché gli scatti “non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera” (cfr. art. 70, L. 633/1941). In caso contrario è necessaria l’esplicita autorizzazione dell’autore dell’opera.
Siffatta limitazione rimane in vigore fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
Emblematica la sequenza numerica de Il volo dei numeri di Mario Merz, luci al neon rosse installate sulla Mole Antonelliana. A ragione di quanto previsto dalla disciplina sul diritto d’autore, se il monumento non sembra destare incognite in tema di riproduzione fotografica, lo scatto comprensivo dell’installazione potrebbe.
I CANONI DI CONCESSIONE
Tutela i beni culturali il decreto legislativo n. 42 del 2004, che all’art. 108 prevede i cosiddetti canoni di concessione relativi alla riproduzione (a esclusione delle riproduzioni eseguite da “privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro”) di beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13. I canoni di concessione sono determinati dall’autorità che li ha in consegna.
“Con l’obiettivo di favorire l’attività dei fotografi, l’Ansel Adams Act si pone a sostegno della riproduzione fotografica negli spazi pubblici, considerata vera e propria forma espressiva“.
Ansel Adams è stato un fotografo, protagonista della scena americana. In suo onore, l’“Ansel Adams act” statunitense tutela la libertà di panorama. Proprio Adams, conosciuto ai più per i suoi scatti naturalistici (si ricordino El Capitan, Merced River, Clouds, Cathedral Spires and Rocks e Frozen Lake and Cliffs), è stato protettore del territorio e promotore di cultura.
“The photography by Ansel Adams and other famous photographers helped bring home to Americans the beauty and fragility of our natural resources” (cfr. H. R. 5893, “Ansel Adams Act”). Con l’obiettivo di favorire l’attività dei fotografi, l’Ansel Adams Act si pone a sostegno della riproduzione fotografica negli spazi pubblici, considerata vera e propria forma espressiva.
‒ Valentina Andrea Sala
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