L’opera è mia e la distruggo io. Forse. L’editoriale di Gilberto Cavagna di Gualdana
L’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana si interroga sulla deliberata distruzione delle opere d’arte sullo sfondo della proprietà e del diritto d’autore.
Ha riscosso una certa eco sui giornali la notizia che Ron English, famoso artista statunitense, ha acquistato a un’asta a Los Angeles un’opera di Banksy (Slave Labour, murale realizzato nel 2012 raffigurante un bambino impegnato a cucire una serie di bandiere dell’Union Jack), per oltre 700mila dollari, al sol fine di distruggerla. L’acquirente ha dichiarato infatti di volerla imbiancare per protestare contro la commercializzazione delle opere di street art.
Ma il proprietario di un bene può liberamente distruggerlo? L’autore dell’opera potrebbe opporsi alla distruzione (e quali diritti potrebbe lamentare)? Non è facile rispondere a queste domande. La legge autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.) riserva all’autore di un’opera – accanto al diritto (patrimoniale) di sfruttarla – il diritto (morale) di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi modificazione o atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto dell’autore alla integrità dell’opera non è limitato alle modifiche materiali ma ricomprende anche quelle che alterino comunque le modalità di presentazione al pubblico, come volute e immaginate dall’autore; così, in giurisprudenza, è stato stigmatizzato “lo spostamento di un’opera d’arte figurativa indicata dal luogo individuato per la sua collocazione” (Trib. di Napoli, 9.09.1997) e il trasferimento di un’opera in una posizione che possa “modificarne significativamente la percezione, e dunque il giudizio, da parte del pubblico” (Trib. Bologna, 13.10.2014).
Alla luce di tali sentenze, la rimozione di un’opera dal suo supporto originale voluto dall’artista, come per le opere di street art rimosse dal muro sul quale sono state realizzate per essere esposte in musei o gallerie, ben potrebbe costituire una violazione dei diritti dell’autore che l’opera aveva realizzato su strada, per un determinato contesto e comunità; violazione che peraltro in Italia è stata stigmatizzata da Blu, il noto street artist che ha deciso di rimuovere con vernice e scalpello i suoi murales realizzati a Bologna in risposta alla possibilità che gli stessi potessero essere esposti in una mostra.
PROTEZIONE E RIMOZIONE
La legge autore sui diritti morali non vieta però espressamente la distruzione dell’opera (limitandosi a sanzionare “qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione…”; così art. 20) e ci si domanda pertanto se il diritto all’integrità possa estendersi sino a includere la facoltà di opporsi al suo disfacimento. Parte della dottrina ritiene che il proprietario dell’opera possa sempre distruggere l’opera, anche senza il consenso dell’autore; e in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza, in una delle poche sentenze sul punto, riconoscendo come “la limitazione tassativa, contenuta nella norma, alle sole ipotesi di deformazione, mutilazione o altra modificazione, non consente di ritenere che l’autore possa opporsi anche alla distruzione dell’opera, la quale, diversamente dalle altre ipotesi previste dalla norma, non implica di per sé un’offesa alla personalità dell’autore” (App. Bologna, 13.03.1997). Ciò purché, ovviamente, l’opera distrutta non sia protetta come bene culturale, come Tuttomondo, il murale realizzato a Pisa da Keith Haring; tali beni, infatti, “non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione” (art. 20 Codice dei beni culturali) e la loro rimozione o demolizione deve sempre essere autorizzata. Negare all’acquirente il diritto di disfarsi dell’opera d’arte, con la conseguente logica pretesa che debba rispondere della sua eventuale perdita, costituirebbe inoltre – secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (in una causa relativa a un’opera donata e non conservata dal donatario; Cass n. 2273 del 31.07.1951) – una limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà, senza alcun fondamento normativo, e un vincolo non giustificato alla circolazione delle opere.
Tale tesi ha sollevato alcune critiche da parte di chi ha evidenziato come la distruzione di un’opera falserebbe l’immagine dell’autore presso il pubblico. Si pensi a cosa (non) sarebbe Michelangelo senza gli affreschi della Cappella Sistina o Picasso senza Guernica. Inoltre, la distruzione dell’opera potrebbe comportare una compressione della pienezza dell’esercizio dei diritti patrimoniali rimasti all’autore dell’opera e separati dal mero supporto materiale, in quanto ad esempio potrebbe ostacolare il diritto di seguito, ovvero di riscuotere (ad alcune condizioni) una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima. Rimarrebbe in ogni caso sempre – quantomeno ipoteticamente – efficace il divieto di compiere atti emulativi sancito dall’art. 833 codice civile, ovvero quello di distruggere l’opera al solo scopo di ledere la personalità dell’autore, senza che chi la distrugga ne tragga alcuna utilità; principio generale dell’ordinamento, che non consta tuttavia essere stato applicato nel campo dell’arte.
OBBLIGHI DI CUSTODIA
Risulta infine discusso se l’autore dell’opera possa imporre al proprietario obblighi di custodia, come quello di proteggere i disegni sui muri con tettoie o restaurare le opere che siano degradate. In senso affermativo, in giurisprudenza è stato ritenuto che “può in astratto configurarsi una violazione del diritto morale dell’autore di un dipinto ex art. 20 l.a. anche nel caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del tempo insieme al concorso di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, quali ad esempio un atto omissivo qual è l’omissione del restauro del dipinto, considerato che superato il limite del decadimento naturale il degrado potrebbe causare una lesione all’integrità dell’opera d’arte figurativa ed influenzare negativamente la percezione dell’opera presso il pubblico e costituire quindi una lesione della reputazione dell’artista” (Trib. Milano, 20.01.2005). La sentenza è rimasta tuttavia sostanzialmente isolata. Né risultano pronunce, sul punto, che abbiano ad oggetto opere di street art. Ma non sarebbe male se qualche street artist provasse a tutelare, su tali basi, la rimozione (e/o la distruzione) di una propria opera.
‒ Gilberto Cavagna di Gualdana
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #48
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