Riproduzione di opere e fini pubblicitari. Leggi e sentenze
Quali regole governano il ricorso a opere protette dal diritto d’autore nell’ambito di campagne pubblicitarie? Le riflessioni Raffaella Pellegrino.
Una nuova sentenza conferma la regola secondo cui la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore nell’ambito di campagne pubblicitarie deve essere espressamente autorizzata dall’autore, anche se l’opera in questione è esposta in un luogo pubblico.
Un recente caso, di cui si è ampiamente letto, è quello che ha visto l’artista Ai Weiwei chiamare in causa la Volkswagen per violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore sull’opera Soleil Levant, riprodotta come sfondo in una campagna pubblicitaria della nuova Polo Volkswagen, senza che venisse preventivamente chiesto il permesso all’autore. Come noto, l’opera è stata realizzata dall’artista nel 2017 in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e consiste in un’installazione di 3.500 giubbotti di salvataggio applicati su una parete esterna del Kunsthal Charlottenborg di Copenaghen.
Al termine della causa, il tribunale danese ha accertato la violazione dei diritti dell’artista e ha condannato la convenuta a risarcire un danno quantificato in 1,75 milioni di corone danesi ($ 260.000). Alcune fasi del processo sono state illustrate, d’accordo con Ai Weiwei, dall’artista Gianluca Costantini.
Un caso in parte analogo, anche se gestito diversamente dagli interessati, si è avuto in America con l’artista Anish Kapoor, che nel 2018 si è pubblicamente opposto alla riproduzione dell’opera Cloud Gate all’interno di un video pubblicitario della NRA – National Rifle Association. Anche in questo caso si trattava di un’opera posta in un luogo pubblico.
“È importante gestire in modo consapevole la realizzazione di campagne pubblicitarie e, in generale, la realizzazione di riprese in esterno che contengano elementi tutelati”.
Sul piano giuridico il tema è quello dei limiti all’utilizzazione e riproduzione di opere esposte alla pubblica vista – siano esse opere protette da diritto d’autore in quanto non sono decorsi settant’anni dalla morte dell’autore o beni culturali tutelati in Italia ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio – all’interno di compagne pubblicitarie.
I precedenti giurisprudenziali su questo aspetto sono numerosi e quasi sempre favorevoli all’autore, con bassi margini di incertezza quando l’utilizzazione avviene per fini commerciali. Su queste pagine si è parlato, ad esempio, delle decisioni dei Tribunali di Palermo e di Firenze, che hanno sanzionato l’illecita riproduzione, rispettivamente, dell’immagine del Teatro Massimo di Palermo nell’ambito di una campagna pubblicitaria commissionata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno e la riproduzione dell’immagine del David di Michelangelo per promuovere la vendita di servizi turistici.
Per concludere, visti i precedenti giurisprudenziali e il consolidato orientamento interpretativo che pone l’utilizzazione di opere per fini pubblicitari e commerciali nella piena esclusiva dell’autore, è importante gestire in modo consapevole la realizzazione di campagne pubblicitarie e, in generale, la realizzazione di riprese in esterno che contengano elementi tutelati (ad esempio, opere d’arte, opere architettoniche, il volto di passanti ecc.).
‒ Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine#51
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