Repetita iuvant? Ancora sulla questione dell’Uomo vitruviano di Leonardo

Antonio Natali torna sulla questione del prestito dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci al Louvre, analizzando il concetto di “fondo principale” di un museo.

‘Italia Nostra’ s’è generosamente spesa per evitare che l’Uomo vitruviano di Leonardo travalicasse i confini nazionali per essere esibito alla mostra dedicata dal Louvre al Vinci. Molti, come me (che n’ho scritto su queste pagine), hanno sostenuto la battaglia dell’Associazione, anche nella speranza che fosse la volta buona per mettere finalmente alcuni punti fermi sulla normativa che regola i prestiti d’opere all’estero. In più occasioni m’è occorso di richiamare l’articolo 66 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (non d’epoca fascista, dunque, ma d’una quindicina appena d’anni fa). Articolo ch’è stato evocato anche nell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (16 ottobre 2019), che però revocava la sospensione della trasferta del disegno a Parigi sentenziata pochi giorni prima dallo stesso Tar del Veneto (8 ottobre 2019).

CONCESSIONI E MARCE INDIETRO

Di quell’articolo il secondo decreto del Tar citava il comma 2a, quello cioè che vieta “l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica” dei “beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli”: comma che, a giudizio del Tar, non sarebbe stato violato con la concessione del prestito. In margine annoto che quello stesso comma fu giustamente enunciato dal legislatore, ma che nella prassi dovrebbe suonare superfluo, giacché impone un contegno che per un funzionario storico dell’arte è fra quelli più elementari quando sia chiamato a pronunciarsi riguardo alla concessione d’un prestito: legge o non legge, le prime cose di cui un funzionario si dovrebbe sincerare (subito dopo aver verificato lo stato di conservazione dell’opera) sono la sicurezza del trasporto e le condizioni ambientali del luogo in cui essa sarà esposta. Superflua invece non è (ma mi pare che ancora una volta sia stata elusa) la prescrizione sancita nel successivo comma 2b, che vieta l’esportazione fuori dal territorio nazionale di quei “beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica”.
In un primo momento il Tar del Veneto aveva sospeso la trasferta in Francia dell’Uomo vitruviano, ma n’era immediatamente seguìta quella retromarcia che ognuno, conoscendo le dinamiche italiane, dava per scontata. Il prestito ha così avuto anche la legittimazione giuridica; che, calando pesante sulla questione, è risuonata come una marmorea lastra tombale sulla gestione dei prestiti all’estero.

INTERPRETARE LA LEGGE

Stando all’ordinanza in oggetto, l’Uomo vitruviano non è evidentemente parte del “fondo principale” della collezione di disegni delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Verrà allora naturale indovinare che la stessa interpretazione della legge sia sottesa alla concessione del prestito del celeberrimo disegno 8P degli Uffizi alla medesima mostra parigina. Qualche domanda però bisognerà farsela. È o non è questo foglio uno dei più ragguardevoli dell’intero corpus grafico vinciano? Prima di darsi una risposta si dovrà considerare che Leonardo di pugno suo ne scrisse – a sinistra, vicino al margine superiore del recto – la data d’esecuzione (5 agosto 1473) e parimenti si dovrà tener conto che la letteratura critica lo reputa a buon diritto il primo paesaggio dal vero di tutta l’arte occidentale (nella fattispecie, a mio avviso, la veduta dal colle di Belvedere della piana fra lo sprone col castello di Montevettolini e il grande gibbo di Monsummano). E allora, ecco la seconda e conseguente domanda: è o non è, questo foglio, uno dei vertici del “fondo principale” del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi? Se queste prerogative non bastassero a inibirne l’esportazione temporanea dall’Italia, si specifichi allora quali siano quelle necessarie a un’opera perché ricada sotto l’articolo di legge che s’è menzionato. Altrimenti si dica con chiarezza che il Ministro, prescindendo dalla legge, decide di volta in volta cosa a suo giudizio sia conveniente prestare in terra straniera. La civiltà d’un Paese vorrebbe che una legge si cambiasse quando non si reputi adeguata. Cambiare una legge si può; aggirarla per trasgredirla, no.

Antonio Natali

Articolo pubblicato su Grandi Mostre #20

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Antonio Natali

Antonio Natali

Dal giugno del 2006 al novembre del 2015 è stato direttore della Galleria degli Uffizi, dove ha lavorato dal 1981 al 2016. Nello stesso 2006, in un concorso al Politecnico di Milano, ha ottenuto l’idoneità come professore ordinario di Storia…

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