Opere d’arte e diritti di riproduzione. Lo spinoso caso Maria Lai

Ripercorriamo le tappe della vicenda legata alla riproduzione di alcune opere di Maria Lai senza il consenso dell’erede. Ecco come (e perché) si è espresso il Tribunale di Cagliari in sede cautelare.

Il Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di imprese, in un procedimento avviato a marzo 2020 dall’erede dell’artista Maria Lai nei confronti della Fondazione Stazione dell’Arte, con l’intervento volontario del Comune di Ulassai, ha emesso un’ordinanza cautelare (19.01.2021) con cui ha inibito l’ulteriore commercializzazione e distribuzione di due volumi contenenti immagini di opere dell’artista. Dalla lettura del provvedimento emerge che i soggetti coinvolti in questa vicenda sono, da una parte, l’erede testamentario dell’artista e, dall’altra, la Fondazione Stazione dell’arte e il Comune di Ulassai. Da una parte, dunque, c’è l’erede dell’artista, che nel 2016 ha costituito l’Archivio delle opere Maria Lai con lo scopo di valorizzare e diffondere la figura e l’opera dell’artista e di realizzare il catalogo generale delle opere, e nel 2018 ha costituito la Fondazione Maria Lai, al fine di divulgare la conoscenza e lo studio delle opere dell’artista. Dall’altra parte c’è la Fondazione Stazione dell’arte costituita nel 2004 con la partecipazione dell’artista che aveva donato all’ente oltre un centinaio di opere, con la finalità statutaria di promuovere e attuare, tra l’altro, studi e ricerche, convegni, seminari, mostre e ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell’opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico e umano della stessa Maria Lai. Il Comune di Ulassai, inoltre, partecipa a vario titolo al progetto culturale perseguito dalla Fondazione Stazione dell’arte.

EREDE DI MARIA LAI VS STAZIONE DELL’ARTE

La condotta considerata illecita dall’erede dell’artista consiste principalmente nella pubblicazione di alcuni libri, in parte editi dalla Arte Duchamp con la Arti Grafiche Pisano, contenenti la riproduzione di alcune opere di Maria Lai senza il consenso dell’erede, divenuta unica titolare dei diritti di utilizzazione delle opere. A propria difesa la Fondazione Stazione dell’arte e il Comune di Ulassai hanno sostenuto che l’artista, oltre al trasferimento della proprietà delle opere tramite donazione, avesse inteso trasferire anche i diritti di utilizzazione economica delle opere stesse, necessari per la realizzazione del progetto culturale alla base della Fondazione. Sul piano giuridico il tema di fondo è quello del rapporto tra autore (o suoi eredi) e proprietario di un’opera d’arte, con particolare riferimento alle condizioni affinché il proprietario dell’opera possa lecitamente riprodurla senza il consenso dell’autore (o dei suoi eredi). La norma applicata dal Tribunale per decidere il caso è quella contenuta nell’art 109 della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41), secondo cui la cessione di un esemplare dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.

La condotta considerata illecita dall’erede dell’artista consiste principalmente nella pubblicazione di alcuni libri contenenti la riproduzione di alcune opere di Maria Lai senza il consenso dell’erede”.

In estrema sintesi, secondo il Tribunale, il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, unitamente agli altri fatti allegati dalle parti, non erano idonei a dimostrare il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dall’artista alla Fondazione. Pertanto, in mancanza di prova contraria proveniente dal proprietario delle opere, non può ritenersi che l’artista avesse trasferito contestualmente alla cessione degli esemplari anche i diritti di utilizzazione economica delle opere. Di conseguenza è stata accolta la domanda dell’erede, considerata unica titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere, di inibire la circolazione dei volumi prodotti senza il suo preventivo consenso.
Questa decisione si colloca nel solco di precedenti decisioni giurisprudenziali che, a proposito della pubblicazione dei cataloghi delle mostre, hanno affermato che la riproduzione in catalogo di un’opera d’arte costituisce una forma di utilizzazione economica dell’opera rientrante nel diritto di riproduzione, che deve essere autorizzata dall’autore e non dal proprietario, a meno che non si dimostri che insieme al bene materiale è stato trasferito anche il diritto di riproduzione.

IL RECLAMO E I SUCCESSIVI SVILUPPI

Stando alle notizie di stampa (fonte Il Sole 24 Ore) contro il provvedimento del 19 gennaio la Fondazione Stazione dell’arte e il Comune di Ulassai hanno proposto reclamo e il giorno 4
marzo 2021 si è svolta l’udienza innanzi al Tribunale. Contestualmente l’erede dell’artista ha citato in un (diverso) giudizio, sempre innanzi al Tribunale di Cagliari, la Fondazione e il
Comune per far accertare e dichiarare la titolarità, a favore dell’erede stessa, dei diritti di
utilizzazione delle opere dell’artista. A questo punto, non resta che attendere le ulteriori
pronunce del Tribunale sia in sede di reclamo cautelare, sia in sede di giudizio ordinario

Raffaella Pellegrino

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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