Alcuni aspetti giuridici delle “forme della committenza”
Il festival dell’arte Contemporanea di Faenza – quest’anno intitolato Forms of collecting / Forme della committenza – costituisce lo spunto per alcune brevi considerazioni sul fenomeno della commissione di opere dell’ingegno. Parola all’avvocato.
Nella materia del diritto d’autore vige il principio generale secondo cui i diritti patrimoniali d’autore su un’opera dell’ingegno creata su commissione si intendono trasferiti al committente entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto. In caso di contestazione, quindi, si deve ricostruire la volontà delle parti esaminando le finalità perseguite dal committente e, in generale, i comportamenti delle parti.
I diritti morali d’autore (per esempio diritto di paternità e diritto all’integrità) restano invece all’autore, essendo diritti che non possono essere ceduti e non hanno una scadenza.
Andando ora a vedere come questi principi generali trovano applicazione nel settore dell’arte contemporanea, si ritiene che, in mancanza di specifici accordi, il committente che acquista l’opera possa effettuare quelle forme di utilizzazione tradizionalmente considerate tipiche di questo settore, mentre devono essere espressamente autorizzati gli usi particolari.
Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso, il committente potrà discrezionalmente prestare l’opera acquistata per l’allestimento di mostre oppure autorizzarne la riproduzione fotografica nei cataloghi delle mostre; non potrà, salvi i casi di commissione per fini pubblicitari, autorizzare tale tipo di sfruttamento dell’opera, essendo ben noti gli effetti della pubblicità sul modo di percepire un’opera e la stretta associazione che si viene a creare tra l’opera e lo specifico prodotto pubblicizzato.
Gli strumenti di cui dispone l’autore per controllare l’opera e continuare a guadagnare dopo la sua vendita possono essere – sotto profili diametralmente opposti – da una parte il disconoscimento dell’opera, dall’altro il diritto di seguito.
Soprattutto gli artisti più affermati possono ritirare la firma e disconoscere l’opera, con conseguente svalutazione, qualora sia installata con modalità non ritenute congrue o che non garantiscano la corretta conservazione. Si potrebbero poi studiare le altre strade tipicamente previste dalla legge sul diritto d’autore in caso di violazione dei diritti morali e patrimoniali.
Con il diritto di seguito, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’autore può percepire un compenso percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera da parte dell’autore. Si tratta, tuttavia, di un diritto non sempre adeguatamente considerato dagli autori, come dimostra il fatto che spesso la SIAE non può ripartire i compensi percepiti poiché gli autori non li richiedono.
(Si ringrazia per gli approfondimenti Pier Luigi Sacco, ideatore e fondatore del festival dell’arte Contemporanea di Faenza).
Raffaella Pellegrino
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