Le fotografie e il diritto d’autore
Qualsiasi scatto è tutelato dal diritto d’autore? In realtà la legge italiana non la pensa così, e prevede la dicitura di “fotografia semplice”. E quando si tratta di fotografie di opere d’arte? Vediamo i vari casi con la nostra esperta Raffaella Pellegrino.
Nella disciplina nazionale del diritto d’autore (legge 22-IV-1941, n. 633) le fotografie sono tutelate con il diritto d’autore pieno oppure con un più limitato diritto connesso, fatta eccezione per i casi indicati dalla legge in cui è esclusa ogni forma di protezione.
La fotografia che presenta il carattere della creatività gode della piena tutela accordata a tutti gli autori di opere dell’ingegno creative. Il fotografo sarà pertanto titolare del diritto (morale e patrimoniale) d’autore, che sul piano economico attribuisce all’autore e ai suoi eredi il diritto esclusivo di sfruttare l’opera in ogni forma e modo, per tutta la vita dell’autore stesso e fino a settant’anni dopo la sua morte.
Quando l’opera è priva del necessario e generale requisito della creatività si è in presenza di una fotografia cosiddetta semplice, intesa come fotografia che riproduce persone o aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Le fotografie semplici sono tutelate con un diritto connesso che riconosce al fotografo il diritto esclusivo di “riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”, per un periodo di vent’anni dalla produzione della fotografia. Le riproduzioni di opere dell’arte figurativa autorizzate dai legittimi titolari dei diritti e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche sono espressamente considerate semplici fotografie e tutelate in quanto tali.
È importante che gli esemplari delle fotografie semplici riportino l’indicazione del nome del fotografo e dell’anno di produzione, poiché in mancanza di tale menzione la riproduzione da parte di terzi non è considerata abusiva, a meno che il fotografo non provi la malafede dell’utilizzatore.
È esclusa ogni forma di tutela per le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”. Secondo la giurisprudenza italiana, non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale è priva di tutela, ma solo quelle aventi finalità meramente riproduttivo-documentale.
Infine, con riguardo alle fotografie realizzate nel corso e in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto; nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, fatto salvo il diverso accordo tra le parti.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #9
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