Gli enti non commerciali. La disciplina fiscale
Il legislatore ha previsto per gli enti (anche associativi) una disciplina fiscale specifica. La normativa tributaria contempla particolari classificazioni che non sempre coincidono con quelle date dalla disciplina ordinaria - come quella contenuta nel Codice civile, ad esempio - e individua spesso requisiti o elementi propri sui quali basare una differenziazione del regime applicabile agli enti.
È sin dall’inizio necessario chiarire la definizione di un concetto specifico delle norme tributarie che, pur essendo diverso da quelli previsti dalla disciplina civilistica, ne ricomprende alcuni soggetti: l’ente non commerciale, il quale identifica come particolari soggetti passivi di imposta gli enti privati, diversi dalle società, che non hanno a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Ciò significa che:
– gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale saranno equiparate alle società di capitali (srl, spa ecc.) e quindi assoggettate alla disciplina fiscale prevista per questo tipo di enti;
-gli enti che non hanno a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale vedranno il loro reddito composto dalla sommatoria di tutte le varie voci di reddito (senza che ogni singola voce diventi “reddito d’impresa” come per le società di capitali, appunto).
Si noti che per oggetto principale si deve intendere l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente, indicati dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto. La non lucratività dell’attività esercitata dall’ente viene quindi rilevata soprattutto da elementi di natura obiettiva, connessi all’attività effettivamente esercitata, pertanto l’indicazione contenuta in statuto dell’assenza di scopo di lucro è un elemento necessario ma non sufficiente d ottenere la qualifica di ente non commerciale: le finalità lucrative e sociali devono essere individuate con riferimento all’attività svolta in concreto dai singoli enti.
Un ente associativo può comunque svolgere attività commerciale (con partita Iva), a condizione che essa sia “marginale”, “collaterale” e/o “occasionale”; in caso contrario perde la qualifica di non commerciale.
La perdita della qualifica di ente non commerciale è legata dal legislatore alla presenza di alcuni parametri, la cui presenza, pur non comportando automaticamente la perdita della classificazione, è ritenuta particolarmente significativa. In particolare i cosiddetti “fatti indice di commercialità” sono:
– prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale rispetto alle altre attività (le immobilizzazioni sono quei beni destinati a restare all’interno dell’impresa per lunghi periodi poiché manifestano benefici economici in un arco temporale più ampio, come ad esempio macchinari, automezzi, brevetti ecc.);
– prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto a quello che è considerato il valore medio delle cessioni o delle prestazioni relative alle attività istituzionali svolte dall’ente;
– prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le donazioni e le quote associative;
– prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
I parametri citati costituiscono indizi valutativi che devono essere valutati in concorso con altri elementi significativi, comprese le caratteristiche complessive dell’ente: la legge infatti prevede che il verificarsi di uno o più di tali “fatti” non può di per sé far venire meno la qualifica di ente non commerciale.
In particolare, per gli enti di tipo associativo la normativa fiscale non considera commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Perciò le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Invece si considerano normalmente effettuate nell’esercizio di attività commerciali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Concludendo, nella identificazione della natura di un ente, quindi, dovranno essere verificati i seguenti elementi:
– la natura dell’attività esercitata;
– la corrispondenza letterale per l’oggetto statutario;
– l’esistenza o meno di una apposita organizzazione si mezzi e persone;
– se esistono corrispettivi per gli associati;
– se i corrispettivi delle prestazioni (le entrate) siano superiori ai costi inerenti all’effettuazione delle operazioni stesse.
Claudia Balocchini
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