La SIAE sotto i duecento spettatori non si paga?
Rimbalza da giorni sulla rete il tema del (non) pagamento alla SIAE dei relativi diritti in caso di concerti di musica dal vivo per un pubblico inferiore a duecento persone. Tutto merito della legge di conversione del “Decreto Bray”?
Il “Decreto Bray” diventa legge e introduce alcune novità che sono state tema di grande dibattito in Rete, in particolare per quanto riguarda i diritti SIAE. In realtà, però, la normativa ha apportato alcune modifiche al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza concedendo che:
– nel caso di spettacoli in luogo pubblico “per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo” (artt. 68 e 69 del Testo Unico);
– “Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati” (art. 71 del Testo Unico).
Quindi la legge consente lo svolgimento di manifestazioni di spettacolo entro la mezzanotte e per un massimo di duecento persone attraverso la semplice presentazione di una SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività agli sportelli per le attività produttive o simili del Comune di riferimento. Si tratta di una facilitazione che trova applicazione esclusivamente nel settore delle autorizzazioni amministrative per gli spettacoli: non esiste alcuna modifica alla normativa in tema di pagamento del diritto d’autore all’ente preposto, la SIAE.
Per approfondire meglio il tema, è essenziale conoscere il parere del Ministero dell’Interno del 27 febbraio 2014 sull’interpretazione della modifica apportata agli artt. 68 e 69 del Testo Unico e in particolare sulla precisazione della nozione di “evento” e sulla necessità o meno della verifica di agibilità del locale o del luogo in cui l’evento è destinato a svolgersi, ovvero la sostituibilità dell’agibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato o, anche, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, la cosiddetta autocertificazione.
Il riferimento al termine “eventi”, contenuto in entrambe le nuove disposizioni introdotte agli artt. 68 e 69 TULPS, per il Ministero è legato – ai fini della sostituzione della licenza con una SCIA – al concetto che comprende tutti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici dal vivo che rientrino nel campo di applicazione dei due articoli.
Quanto alla partecipazione massima fissata in duecento partecipanti, il Ministero sottolinea che deve farsi riferimento non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile all’evento, bensì alla oggettiva capienza dell’impianto o del luogo nel quale è destinato a svolgersi. Nel caso in cui l’evento sia destinato a svolgersi all’aperto, la capienza massima può essere determinata mediante una chiara delimitazione dell’area destinata all’allestimento e sulla base dei criteri stabiliti con il Decreto del Ministro dell’Interno del 1996 relativo alla regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, come modificato nel 2001 per gli spettacoli e gli eventi svolti all’interno di impianti sportivi, nonché all’affollamento delle sale da ballo e discoteche.
Il Ministero ha infine chiarito che la disciplina generale della SCIA non prevede il superamento del regime dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell’attività prima sottoposta ad autorizzazione, bensì lo spostamento dei controlli dell’amministrazione competente a un momento successivo all’avvio dell’attività medesima (anziché precedente). “Pertanto, in linea teorica, la nuova norma non solo non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge ed affidate alle commissioni di vigilanza”.
Claudia Balocchini
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati