Dopo l’Art Bonus, anche il Music Bonus. Ecco le regole per beneficiarne
Con il decreto del 2 dicembre 2014 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha reso ufficiali le regole per il riconoscimento del credito d'imposta previsto al fine di promuovere la musica dei giovani talenti. Il decreto del MiBACT individua le spese agevolabili, l'iter per accedere al bonus, le modalità di fruizione. Qui vi spieghiamo tutto.
L’art. 7 del Decreto Valore Cultura ha previsto un’agevolazione fiscale per favorire il rilancio del sistema musicale italiano: alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (così dice la legge) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto per ogni anno (per i tre anni che vanno dal 2014 al 2016) un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il credito d’imposta è stato previsto e riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d’imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.
Il Decreto Valore Cultura aveva lasciato la determinazione delle regole per la corretta applicazione dell’agevolazione a un apposito decreto ministeriale. A dicembre il MiBACT ha emanato le relative disposizioni con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione, alle soglie massime di spesa per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
Il Decreto in particolare riconosce quali sono le voci di costo sulle quali calcolare l’agevolazione: i compensi relativi allo sviluppo dell’opera, quelli spettanti agli interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la formazione e l’apprendistato; l’utilizzo e noleggio degli studi di registrazione; il noleggio e trasporto di materiali e strumenti; le spese di montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera; le spese di progettazione e realizzazione grafica; la promozione e pubblicità dell’opera.
Si conferma che le imprese che potranno fruire dell’agevolazione sono solo quelle costituite almeno dal 1° gennaio 2012 e solo se nel loro oggetto sociale è prevista come attività prevalente la produzione di fonogrammi, di videogrammi musicali o la produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. In ogni caso sono escluse le imprese controllate, direttamente o indirettamente, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.
Il Decreto precisa che l’agevolazione pari al 30% dei costi sostenuti deve essere calcolata su una somma che non può superare 100mila euro per ciascuna opera, consentendo quindi un beneficio massimo di 30mila euro. Resta fermo in ogni caso il limite prescritto già dal Decreto Valore Cultura per cui ogni impresa non può maturare più di 200mila euro di credito nell’intero triennio.
Per il riconoscimento del credito d’imposta le imprese devono presentare al MiBACT, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera, apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto solo dopo apposita verifica del MiBACT in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Il risultato della verifica è comunicato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle istanze.
Claudia Balocchini
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