Rielaborazione o contraffazione? Solo la creatività potrà salvarvi
L’utilizzo dello stesso materiale fotografico per una diversa pubblicazione integra l’ipotesi di plagio, solo se nella nuova edizione manca del tutto l’apporto di creatività, originalità e novità richiesta dalla normativa in materia di diritto d’autore. La Corte di Cassazione prende spunto per un’analisi sulle differenti (e proibite) ipotesi di riproduzione e contraffazione.
Una casa editrice ottiene una sentenza di plagio per l’utilizzo di foto (dalla stessa commissionate per la realizzazione di un libro sul viaggio in Sicilia di Goethe) nel catalogo della mostra personale del fotografo incaricato: il soggetto organizzatore della mostra infatti aveva scelto in gran parte le medesime foto e gli stessi brani riportati nel libro di viaggio.
La casa editrice aveva incaricato un fotografo di realizzare un servizio sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia nell’ambito di un progetto editoriale volto a riprodurre con immagini fotografiche attuali le tappe più suggestive dei viaggi siciliani di letterati famosi. Con venti fotografie facenti parte del servizio, la stessa casa editrice aveva pubblicato un volume su Goethe in Sicilia. Successivamente, nel catalogo in vendita dall’apertura della mostra sul fotografo, le foto erano accompagnate dai medesimi brani selezionati dall’editore per la propria pubblicazione.
La Corte di Cassazione decide evidenziando che l’originalità del libro fotografico va valutata non in ragione dell’idea consistita nell’illustrare brani letterari del viaggio di Goethe in Italia con foto dei luoghi descritti dallo scrittore, bensì nel modo in cui detta idea è stata sviluppata e, cioè, in base ai brani letterari scelti e alle foto utilizzate ai fini della illustrazione dei luoghi, nonché nella scelta stessa dei luoghi. In tale contesto è ben possibile la pubblicazione di opere diversissime tra loro, in ragione dei vari brani letterari che possono essere scelti, dei diversi luoghi presi in esame e delle differenti foto dei luoghi stessi, ciascuna delle quali, in ragione di tale diversità di elementi espressivi, avrà una propria autonoma originalità.
Se la accertata parziale differenza nei brani, fermo restando che le foto sono implicitamente riconosciute essere le stesse, può dar luogo alla elaborazione di un’opera creativamente autonoma, solo in questo caso non vi sarà contraffazione.
Infatti, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la normativa in tema di diritto d’autore, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta. Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
La creatività, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione. In altri termini, spiega la Corte di Cassazione, è ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creatività individuale di ciascun artista, per cui ognuna è suscettibile di autonoma protezione. Analogamente, è possibile che un’opera si ispiri alla trama o al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima.
Spingendosi un passo oltre, la Suprema Corte afferma quindi la possibilità che un’opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di un’altra opera per trasformarlo e inserirlo in un contesto del tutto diverso, senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione, proprio perché la diversità con cui l’idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione a un diverso soggetto.
Infine, la Corte di Cassazione richiama un proprio precedente indicando che si è ritenuto esistesse “una violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell’opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva” (Cass. 7077/90).
L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione allora in quanto, mentre la contraffazione consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, l’elaborazione creativa si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo.
Claudia Balocchini
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