Tutela d’autore e architettura
Ma un edificio è soggetto a copyright? Come al solito, dipende. Dipende se ha “evidenti profili architettonici e urbanistici”. E un discorso analogo vale per la riproduzione fotografica. Ma le cose si complicano con le varianti al progetto…
Le opere e i progetti dell’architettura sono tutelati dal diritto d’autore, in ambito nazionale (legge n. 633/41) e internazionale (Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche), a condizione che siano creativi e originali. I giudici nazionali tendono a escludere la creatività qualora si sia in presenza di forme necessitate dalla funzione dell’opera da realizzare; è richiesta una valenza estetica delle forme architettoniche nel senso che, pur in mancanza di genialità assoluta, il risultato formale deve essere svincolato dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale. Applicando tali criteri interpretativi, la giurisprudenza nazionale, negli specifici casi esaminati, ha considerato tutelabile da diritto d’autore un progetto preliminare con evidenti profili architettonici e urbanistici e che non sia solo strettamente tecnico-ingegneristico, ma anche un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile che abbia un seppur minimo grado di creatività.
L’autore dell’opera architettonica e del progetto è titolare dei diritti di sfruttamento economico e dei diritti morali dell’opera, al pari degli altri autori di opere dell’ingegno umano.
Quanto alla titolarità dei diritti, vale il principio generale secondo cui se il progetto è realizzato in collaborazione, ovvero con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, i diritti appartengono in comunione a tutti i coautori. Si tratta di una norma che può avere molteplici implicazioni pratiche in un settore dove il lavoro in team è la regola.
Sul piano dei diritti patrimoniali, trova applicazione il principio generale per cui ogni forma di sfruttamento economico deve essere autorizzata dall’autore. Un esempio? La riproduzione fotografica dell’opera e la successiva diffusione (pubblicazioni su riviste, internet, catalogo ecc.) devono essere espressamente autorizzate, poiché in caso contrario vi sarà una lesione dei diritti di esclusiva.
Sul piano dei diritti morali e della modificabilità dell’opera, la legge italiana stabilisce che nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o all’opera già realizzata. Però, se all’opera è riconosciuto dalla competente autorità statale un importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni. Sotto tale profilo si apre il delicato problema delle varianti al progetto introdotte dal committente, che può essere letto anche in termini di necessità di contemperare il legittimo interesse dell’architetto all’integrità artistica della propria creazione con l’altrettanto legittimo interesse del committente a vedere soddisfatto il proprio gusto personale ai costi preventivati in fase di progettazione. In questi casi i giudizi nazionali hanno più volte affermato che il progettista non si può opporre alle modifiche del progetto necessarie per ricondurre il costo dell’opera nei limiti della spesa che il committente aveva indicato di voler sostenere.
Quello delle opere dell’architettura è un interessante campo di applicazione della legge sul diritto d’autore, dove la soluzione dei complessi problemi è data dall’applicazione della legge speciale sul diritto d’autore in concorso con la disciplina sugli appalti pubblici e privati, con gli istituti di diritto civile in generale e con il diritto internazionale.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #19
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