Tutela d’autore e design. Il caso Flos-Semeraro
Poteva mancare su Artribune una rubrica dedicata al diritto, ovviamente con un focus ben definito su arte e parenti stretti? Certo che no. E così nasce “Duralex”. Vi riproponiamo, direttamente da Artribune Magazine #1, un caso che farà giurisprudenza.
Le opere di design sono tutelate in Italia dalla legge sul diritto d’autore, qualora “presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”; dal 2001 la tutela d’autore è cumulabile con quella dei “disegni e modelli” riconosciuta dal codice della proprietà industriale, a condizione che la forma del prodotto sia anche nuova e abbia carattere individuale.
In materia di design si registra una interessante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (27.01.2011), nel caso che vede contrapposta la Flos s.p.a. alla Semeraro Casa e Famiglia s.p.a., relativamente alla produzione e alla vendita della nota lampada Arco, progettata nel 1962 dai fratelli Castiglioni.
L’antecedente giudiziario di tale decisione è la causa pendente innanzi al Tribunale di Milano, dove nel 2006 la Flos ha citato in giudizio la Semeraro per aver importato dalla Cina e commercializzato in Italia il modello di lampada denominato Fluida, che imiterebbe tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche della lampada Arco, opera di cui la Flos detiene i diritti di sfruttamento patrimoniale.
Il Tribunale di Milano ha sollecitato l’intervento della Corte di Giustizia per fare chiarezza sulla disciplina applicabile alle opere di design, con particolare riferimento al regime transitorio introdotto per tutelare gli interessi di chi prima dell’entrata in vigore della nuova tutela d’autore produceva e commercializzava legittimamente prodotti uguali o simili alle opere di design prima non tutelate dal diritto d’autore oppure registrate ma cadute in pubblico dominio per scadenza del periodo di protezione.
Al termine del procedimento la Corte di Giustizia ha stabilito che è contrario alla normativa comunitaria un regime transitorio che di fatto escluda la protezione di diritto d’autore per opere che abbiano i requisiti per godere di tale tutela.
Tale decisione, tuttavia, ha perso in parte di attualità poiché in pendenza del procedimento la legge italiana è stata nuovamente modificata. L’attuale assetto normativo prevede che la tutela d’autore delle opere del disegno industriale si estenda anche alle opere che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano oppure erano divenute di pubblico dominio. Tuttavia, precisa la norma (art. 239 Codice della proprietà industriale), “i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.
A oggi, dopo alterne vicende legislative, risulta rafforzata la tutela di diritto d’autore delle opere di design, poiché è stato notevolmente limitato il diritto di coloro che possono continuare a realizzare prodotti uguali o simili a opere protette dal diritto d’autore.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #1
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