Il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore
La legge italiana riconosce all’autore alcuni diritti personalissimi, legati alla sfera della personalità e dell’immagine, e altri diritti legati alla utilizzazione economica dell’opera. La cessione di tali diritti comporta delle conseguenze immediate nell’identificazione ai fini fiscali della tipologia di reddito ricavato dall’autore.
Il diritto d’autore tutela sia i diritti di aspetto personale (cd. diritto morale), sia quelli di carattere economico (cd. diritto patrimoniale): a norma dell’art. 12 della Legge 633/1941, l’autore vanta un diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato.
I diritti patrimoniali dell’opera consentono il riconoscimento di certe facoltà che permettono all’autore di ottenere vantaggi economici che l’opera è in grado di dare: l’autore può cedere a terzi, mediante compenso, i diritti di cessione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione, traduzione.
I diritti di sfruttamento economico dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte (calcolati per anno solare, cioè con la scadenza al 31 dicembre del 70esimo anno). In caso di opere collettive, la durata di tali diritti si computa sulla vita di ognuno degli autori; nei casi di opere realizzate in collaborazione, invece, la durata si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Esistono casi in cui tuttavia possono essere realizzate operazioni di sfruttamento economico delle opere anche senza l’autorizzazione dell’autore, a semplice titolo d’esempio:
– gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente vietata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero della rivista o giornale e il nome dell’autore, se l’articolo lo riporta;
– le opere o altri materiali contenuti nelle collezioni delle biblioteche pubbliche, degli istituti di istruzione, dei musei e degli archivi, possono essere liberamente messi a disposizione per singoli individui al solo scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione, situati nei locali delle biblioteche stesse, degli istituti di istruzione, dei musei e degli archivi, purché le opere e i materiali non siano soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza;
– le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche sono liberamente riproducibili all’interno delle biblioteche stesse, salvo che si tratti di opera rara o fuori catalogo, purché siano fotocopiati solo per il 15% di ciascun volume, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto (escluse le opere rare, le quali sono riproducibili interamente, sempre con corresponsione di compenso forfetario a carico della biblioteca);
– per le opere esistenti nelle altre biblioteche, è libera la fotocopia, salvo che sia fatta per i servizi della biblioteca o per uso personale, purché siano osservati gli stessi limiti di cui al punto precedente.
I diritti patrimoniali d’autore sono diritti esclusivi, che la legge riconosce come diritti a titolo originario (che nascono automaticamente al nascere dell’opera) in capo all’autore stesso e che possono essere trasferiti dallo stesso sia mediante contratto o atto stipulato tra le parti, sia per successione in caso di morte.
Con il trasferimento di tali diritti, gli unici soggetti legittimati a farli valere sono quindi coloro che li hanno ricevuti.
In ogni caso i diritti patrimoniali d’autore sono tra loro interdipendenti, pertanto l’autore può decidere di trasferire uno o più diritti patrimoniali mantenendo però gli altri nella propria disponibilità. L’esercizio di uno dei diritti patrimoniali da parte di un soggetto terzo non esclude quindi di per sé la possibilità di esercizio esclusivo di altri diritti patrimoniali (non ceduti) da parte dell’autore. Proprio per questa ragione, il contratto di trasferimento va interpretato restrittivamente: ciascun diritto diverso deve essere esplicitamente concesso dall’autore all’acquirente.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera contenuti nella legge sul diritto d’autore formano un elenco esemplificativo e non esaustivo. In ogni caso, la Legge 633/1941 comprende: i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione, diffusione, noleggio e prestito, elaborazione.
La legge sul diritto d’autore chiarisce come la cessione di uno o più esemplari dell’opera “non importi, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione” (art. 109).
Poiché il diritto d’autore può essere “racchiuso” all’interno sia di attività d’impresa sia di attività professionali in senso proprio, ovvero configurare un’attività a sé stante, disgiunta da qualsiasi rapporto che non sia quello del contratto di edizione (formalizzato o meno), dal punto di vista tributario, l’atto che comporta il trasferimento dei diritti patrimoniali dell’autore può generare:
– se il trasferimento è compiuto nell’ambito dell’attività di impresa, redditi d’impresa;
– se il trasferimento è compiuto nell’ambito dell’attività professionale, redditi di lavoro autonomo “propri” (sono infatti assimilati ai redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali“);
– se il trasferimento è compiuto al di fuori degli ambiti reddituali sopra descritti, redditi di lavoro autonomo “speciali”.
Secondo quanto affermato nel 2007 dall’Agenzia delle Entrate peraltro, nonostante siano escluse dal campo di applicazione dell’Iva le cessioni, concessioni, licenze, e simili effettuate dagli autori e loro eredi , che abbiano per oggetto i diritti d’autore (ad eccezione di alcune ipotesi determinate, quali ad esempio i disegni, le opere di architettura e le opere cinematografiche ecc.), i diritti connessi al diritto d’autore, riconosciuti all’artista per l’utilizzazione e lo sfruttamento da parte di terzi della sua opera, poiché non indicati da un’esplicita previsione normativa, non sono equiparabili, sotto il profilo fiscale, al diritto d’autore e pertanto non sono esenti Iva. Il riconoscimento della protezione giuridica del diritto d’autore e quindi dell’esenzione ai fini Iva si ritiene, invece, che sussista in relazione all’attività svolta dagli autori dotata di ingegno e creatività.
Claudia Balocchini
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati