Onlus, istruzioni per l’uso
Onlus è sinonimo di non profit? Così potrebbe sembrare. Ma le norme sono ben più rigide. È dirimente l’utilità sociale, ovviamente, ma anche il ruolo dello Stato. Che ancora se lo può permettere?
Per ottenere la qualifica di onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), gli enti non commerciali devono tassativamente svolgere attività in favore di soggetti svantaggiati oppure poter vantare apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d’imposta antecedenti a quello in cui avviene l’acquisto della qualifica.
Possono diventare onlus anche gli enti indicati dall’art. 10 del D. Lgs. 460/1997 (le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica), i cui statuti o atti costitutivi (redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) prevedano quale attività la promozione della cultura e dell’arte.
Per l’esatta definizione del requisito dell’“esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale” (articolo 10, comma 1, lettera b, Dlgs 460/1997) nel particolare ambito della promozione della cultura e dell’arte, però, sono state necessarie le prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate prima e della giurisprudenza poi.
L’art. 10, comma 1, lettera a del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 individua in modo tassativo undici settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma secondo l’Agenzia delle Entrate “l’attività di promozione della cultura e dell’arte, di cui al punto 9 della citata lettera a del comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, ha una posizione del tutto peculiare” (vedi Circolare 1 agosto 2002, n.63/E/2002).
L’attività di promozione della cultura e dell’arte rientra tra i settori di attività per i quali la finalità di solidarietà sociale si intende perseguita solo allorché tale attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nell’ipotesi in cui a tali attività di promozione della cultura e dell’arte siano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
Il comma 4 dello stesso art. 10, infatti, elencando le attività per le quali non vi è necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte, a condizione che alle stesse siano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato – con esclusione di quelli effettuati da altri enti – è dunque condicio sine qua non per essere ammessi a fruire della normativa onlus, ad eccezione ovviamente di quelle organizzazioni che svolgono l’attività di promozione della cultura e dell’arte per le categorie di soggetti svantaggiati.
La Circolare appena citata ha in qualche modo corretto la dizione un po’ troppo rigida che aveva adottato la stessa Agenzia delle Entrate in una più risalente pronuncia. La Circolare n. 168/E/1998 del 26 giugno 1998, sulla base del parere espresso dall’allora Ministero dei Beni culturali e ambientali, aveva infatti precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa onlus possono essere individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni: 1) Legge 17 ottobre 1996, n. 534 – Norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni Culturali; 2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418 – Fondazione Festival dei Due Mondi; 3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420 – Fondazione Rossini Festival – Fondazione Ravenna Manifestazioni; 4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 – Società di cultura la Biennale di Venezia“.
La Circolare del 2002 chiarisce che tale elencazione non è tassativa, ma solamente esemplificativa, esplicitamente indicando, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, che possano assumere la qualifica di onlus, oltre ai soggetti che svolgono l’attività di promozione della cultura e dell’arte a favore di soggetti svantaggiati, i soggetti operanti nel medesimo settore che abbiano ricevuto apporti economici ad opera dell’Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d’imposta antecedenti a quello in cui avviene l’acquisto della qualifica. Si ritiene, inoltre, che tali soggetti, qualora non abbiano ricevuto alcun contributo ad opera dell’Amministrazione centrale dello Stato per due periodi di imposta consecutivi, decadano – con effetto dal periodo d’imposta successivo – dalle agevolazioni fiscali a favore delle onlus.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano (con la sentenza 43/28/08 del 26 novembre2008) ha recentemente precisato in merito che il requisito richiesto dal D. Lgs. 460/1997 deve essere letto nel senso di attività diretta “esclusivamente“, e non “anche“, nei confronti di soggetti svantaggiati.
Secondo l’autorità giudicante, infatti, il requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera integrato quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori della promozione della cultura e dell’arte non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (comma 2 dell’articolo 10).
Pertanto un’attività non integra il requisito della solidarietà sociale quando è indifferenziatamente indirizzata alla collettività (nel caso di specie si trattava si trattava di una emittente radiofonica) in violazione del divieto, posto dall’art. 10 D. Lgs. 460/1997, di svolgere attività diverse da quelle ivi previste.
Per quanto riguarda gli apporti economici ricevuti da parte dell’amministrazione centrale dello Stato, l’autorità giudicante ha altresì precisato che perché le provvidenze rilevino, è necessario che le stesse siano riconosciute per la specifica attività svolta (cultura, arte) e non – come nel caso di specie – per il mezzo utilizzato.
Senza un continuo apporto economico di denaro da parte dello Stato, quindi, la qualifica di onlus sarà ottenibile solo e soltanto da quegli enti che svolgono la propria attività di promozione dell’arte e della cultura ad esclusivo favore di soggetti svantaggiati. Forse il contesto economico attuale e la difficoltà nell’ottenere sovvenzioni da parte dello Stato dovrebbero far riflettere sull’opportunità di introdurre una nuova interpretazione o una nuova formulazione della norma.
Claudia Balocchini
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