Come ti tutelo il design
Norme che si possono sommare, proroghe ripetute, “gradienti estetici” valutati in tribunale. È l’Italia, la solita Italia. E pure nel campo del design il nostro Paese dà il meglio e il peggio di sé. Vediamo nel dettaglio le leggi che regolamentano la produzioni di oggetti di design.
Il design è tutelato dalla legge sul diritto d’autore se l’opera ha “carattere creativo e valore artistico in sé” (art. 2, n. 10, L. n. 633/1941) e dal codice della proprietà industriale che prevede la registrazione nazionale dei disegni e dei modelli che “siano nuovi ed abbiano carattere individuale” (art. 33 D.Lgs. n. 30/2005). Le due tutele sono cumulabili e sono tra loro profondamente differenti: la tutela d’autore sorge per il fatto della creazione e non richiede formalità costitutive (per es. depositi, registrazioni ecc.) e dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore; la privativa industriale, invece, sorge solo per effetto della registrazione e ha una durata di 5 anni rinnovabile fino a un massimo di 25.
L’ampiezza e l’automaticità della tutela di diritto d’autore rende questo tipo di protezione maggiormente ambita dagli operatori, malgrado la difficoltà di accertare in concreto il requisito del valore artistico in sé.
Il carattere creativo sussiste qualora l’opera costituisca una personale e individuale rappresentazione dell’autore dell’opera, ed è sufficiente un atto creativo, seppur minimo. Nella maggior parte dei casi esaminati dalle sezioni specializzate dei tribunali italiani, è stato riconosciuto il carattere creativo delle opere. Maggiori problemi interpretativi pone la definizione del concetto di valore artistico.
I criteri utilizzati dalla giurisprudenza per accertare l’artisticità dell’opera fanno riferimento al gradiente estetico oppure all’autonomo valore che il prodotto ha acquistato sul mercato delle opere d’arte, con la tendenza ad ammettere la tutela d’autore qualora la funzione di godimento estetico tipica delle arti pure prevalga sull’aspetto strettamente utilitaristico. Sulla base di tali criteri è stata negata la tutela d’autore a un modello di orologio che sarebbe stato ripreso e copiato dalla Swatch; a disegni di mosaici vetrosi per rivestimenti decorati da architetti e noti designer; all’oggettistica per la casa caratterizzata dallo stampo personale dell’autrice Lene Thune. È stata invece accertata l’artisticità di un modello di gondola di vetro stilizzato.
L’altra tendenza che si registra è nel senso di ammettere la tutela del cosiddetto design di fascia alta, fatto di opere esposte in musei, oggetto di recensioni, riconducibili a grandi autori del passato. A titolo di esempio, è stata riconosciuta la protezione di diritto d’autore dei seguenti classici del design: la Wagenfeld Lampe, ideata dal designer tedesco Wilhelm Wagenfeld, esponente della Bauhaus; la Panton Chair creata dal designer Verner Panton, anticipatrice delle tendenze della Pop Art e inserita nelle collezioni di musei di arte contemporanea; la lampada Arco di Achille Castiglioni, riconosciuta da numerosi musei e istituzioni culturali come pregevole espressione del design del dopoguerra italiano; i mobili ideati da Le Corbusier, oggetto di numerosi riconoscimenti in ambienti culturali.
Il quadro di incertezza che caratterizza la tutela di diritto d’autore delle opere dell’arte applicata all’industria è aggravato dalle continue modifiche del regime transitorio, introdotto per tutelare gli interessi delle aziende che, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sul design (19 aprile 2001), producevano legittimamente opere considerate di pubblico dominio o divenute tali. Il regime transitorio consiste sostanzialmente in una moratoria a favore di tali aziende: il problema è che tale periodo è stato ripetutamente esteso e ridotto sotto la spinta di prevedibili pressioni politiche. Attualmente, almeno fino alla prossima modifica, la moratoria dovrebbe essere di 13 anni.
Nel quadro di generale incertezza è consigliabile avvalersi della possibilità di cumulo della tutela d’autore con la tutela dei disegni e modelli registrabili, con l’impegno del designer a partecipare attivamente alle dinamiche tipiche del vicino mercato dell’arte fatto di gallerie, esposizione in musei, partecipazioni a concorsi, recensioni su riviste e altro.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #6 – speciale Salone del Mobile 2012
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