Associazioni non riconosciute. Che colpa abbiamo noi?
La struttura organizzativa e l’attribuzione di cariche non sempre mette al riparo da responsabilità, soprattutto nei confronti dei creditori. A maggior ragione nell’ambito delle associazioni non riconosciute. Conoscere le norme applicabili è il primo passo per agire in modo consapevole.
Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento giuridico o che non l’hanno ottenuto o per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.
Tali enti sono stati disciplinati dal legislatore consentendo una libertà molto ampia agli associati, così da diventare una delle figure maggiormente utilizzate ad oggi tra gli istituti delle persone giuridiche previste dall’ordinamento. Peraltro, la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive e così via.
L’associazione non riconosciuta è retta dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno. Non sussistono nemmeno particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili), per la costituzione e la regolamentazione di tali associazioni.
I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il cosiddetto fondo comune dell’associazione non riconosciuta. Tale fondo non è divisibile tra gli associati, né è possibile pretenderne una quota in caso di recesso.
Le associazioni non riconosciute godono quindi di una capacità giuridica piena, ma non di autonomia patrimoniale perfetta: vale a dire che sono autonomi soggetti di diritto, dotati di un patrimonio (il fondo comune, appunto) ma sprovvisti di personalità giuridica.
Pertanto per tutte le obbligazioni assunte dall’associazione le responsabilità (anche di tipo economico-finanziario) ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
La disciplina prevista dal Codice civile prevede infatti che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (art. 38 c.c.).
Questa disposizione pertanto enuncia un duplice principio per il quale gli associati, in quanto tali, rispondono delle obbligazioni dell’associazione non riconosciuta: 1. solo nei limiti del fondo comune dell’associazione; 2. senza limite – o “personalmente” – solo in quanto abbiano agito in nome e per conto dell’associazione.
Pertanto i creditori possono soddisfare le loro ragioni di credito o sul fondo comune dell’associazione o, in sua assenza, sul patrimonio personale di coloro che hanno assunto l’obbligazione in nome e per conto dell’associazione.
Nell’associazione non riconosciuta quindi assume rilevanza ai fini della responsabilità solo l’aver agito in nome e per conto dell’associazione, mentre non ha alcuna importanza il possesso o meno di una carica sociale. Allo stesso modo, anche il semplice avvicendamento nelle cariche sociali non comporta alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante: non vi è mai esclusione del soggetto che aveva in origine contratto l’obbligazione, anche se uscito dall’associazione.
La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di una associazione non riconosciuta non è però identificabile come un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa. Tale obbligazione di natura solidale è quindi legittimamente assimilabile alla fideiussione (vedi tra le ultime pronunce giurisprudenziali in tal senso, Cass. sent. n.8315/2011).
Claudia Balocchini
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