Associazioni, I. Chi e quante sono
Sono molte le forme associative presenti nell’ordinamento giuridico. E hanno un particolare ruolo all’interno della società. Cominciamo da una panoramica a livello civilistico, poi proseguiremo con l’inquadramento fiscale.
L’associazione è la prima figura contemplata dall’ordinamento all’interno del Codice civile. Per associazione s’intende un gruppo organizzato di soggetti e beni, finalizzato al raggiungimento di un determinato scopo non lucrativo, ma di natura ideale; in sostanza, uno strumento giuridico teso a perseguire uno scopo socialmente utile.
L’associazione deve essere ispirata a criteri di democraticità. Vale a dire che tutti i soci hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri, deve contenere l’indicazione degli scopi istituzionali, la denominazione, le attività che si intendono svolgere, il patrimonio, la sede, nonché riferimenti agli organi che la costituiscono, con la specificazione della loro durata e compiti.
Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute in base al riconoscimento della loro personalità giuridica. L’ordinamento prevede una specifica disciplina per ognuna delle due tipologie all’interno del Codice civile, pur rimanendo comuni alcuni elementi fondanti la tipologia dell’associazione (l’opera degli associati finalizzata a perseguire lo scopo sociale, la democraticità dell’organizzazione dell’ente, la costituzione tramite l’associazione di un unitario centro di interessi).
Le associazioni di volontariato sono state invece disciplinate dalla legge n. 266/91 che fu votata all’unanimità dal Parlamento italiano e che definisce le organizzazioni di volontariato come ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti al fine di svolgere “attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Tali associazioni sono quindi organizzazioni che si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti e che prevedono espressamente negli accordi tra gli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto dell’organizzazione l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché soprattutto la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Le associazioni di promozione sociale, disciplinate dalla legge n. 383/2002, sono movimenti, gruppi o coordinamenti che svolgono attività di utilità sociale a favore dei soci o di terzi, senza finalità di lucro. Possono essere riconosciute o non riconosciute e si avvalgono prevalentemente dell’opera di volontari (associati o no), pur potendo avere dipendenti retribuiti e sostentarsi economicamente tramite attività commerciali, a patto che siano svolte in maniera sussidiaria e per raggiungere gli obiettivi istituzionali.
La legge esclude dal novero delle associazioni di promozione sociale i partiti politici e i sindacati, e comunque tutti gli enti che tutelano esclusivamente gli interessi economici degli associati; sono altresì esclusi i circoli privati e le organizzazioni che impongono condizioni di tipo economico o discriminatorio per l’ammissione degli associati.
Le associazioni sportive sono enti associativi senza fine di lucro che operano nel mondo dello sport, riconosciuti in origine dalla legge n. 426/42 istitutiva del Coni, il quale a sua volta ha il potere di riconoscerli direttamente oppure tramite la loro affiliazione a federazioni sportive riconosciute. Le associazioni sportive dilettantistiche non intrattengono rapporti con atleti professionisti e, come stabilito dalla legge Finanziaria per il 2003, possono essere costituite come associazioni riconosciute, non riconosciute o società sportive di capitali senza finalità di lucro (la legge n. 128/2004 ha introdotto la possibilità che l’ente sportivo dilettantistico sia costituito nella forma della società cooperativa), a condizione che nello statuto sia prevista la clausola che vieta la distribuzione degli utili ai soci.
Tutte le forme associative diverse da quelle previste dal Codice civile devono essere iscritte in appositi registri per godere delle agevolazioni fiscali che il legislatore ha previsto e associato a ogni diversa forma di associazione nell’ordinamento.
Claudia Balocchini
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