Associazioni, II. Quelle culturali non esistono.
Nonostante nel linguaggio quotidiano si utilizzi l’espressione “associazione culturale” come se esistesse una forma giuridica specifica per definire tale ente, essa non è stata prevista dal legislatore. Le diverse forme associative identificate nell’ordinamento non contemplano una disciplina ad hoc per le associazioni culturali. Eccetto che per alcune previsioni fiscali.
L’associazione culturale non è altro che la forma giuridica prevista dal Codice civile declinata in senso culturale: un gruppo organizzato di soggetti e beni, finalizzato al raggiungimento di uno scopo non lucrativo di carattere culturale, di natura ideale e socialmente utile.
L’oggetto sociale di un’associazione culturale può essere quindi il più vario: corsi di pittura, musica, fotografia, promozione dell’arte, dei diritti civili, diffusione della lettura, dell’ascolto di musica, della visione di film, bande, cori, associazioni di teatro, ecc. Rimangono fermi tutti gli altri requisiti richiesti per le associazioni cosiddette “semplici” (non di volontariato, di promozione sociale, ecc.).
Nella costituzione di un’associazione culturale, quindi, gli aspiranti soci fondatori dovranno porre attenzione a tutti i requisiti richiesti dalla disciplina codicistica.
In particolare, l’associazione deve perseguire uno scopo non lucrativo mediante l’opera determinante degli associati ad esso finalizzata. Solo in via occasionale e marginale, l’associazione potrà esercitare attività di tipo commerciale, comunque connesse e strumentali alle attività istituzionali perseguite.
La vita dell’associazione culturale deve essere comunque ispirata a criteri di democraticità, vale a dire che tutti i soci hanno gli stessi diritti ed i medesimi doveri.
Anche la procedura per costituire un’associazione culturale è uguale a quella richiesta per qualsiasi associazione: è necessario redigere atto costitutivo e statuto e registralo all’Agenzia delle Entrate. Questo sia per tutelare il nome e l’attività dell’associazione, sia per godere dei benefici fiscali previsti dalla legislazione tributaria. Una volta registrata, l’associazione culturale può iniziare la sua attività.
Non esistono quindi norme specifiche nel Codice civile o in altre leggi ordinarie relative specificamente alle associazioni culturali.
Le associazioni culturali sono da considerarsi enti non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione, i corrispettivi ricavati da:
– quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all’associazione;
– donazioni ricevute dall’associazione;
– fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
– i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Inoltre, le associazioni culturali possono sempre svolgere attività di prestazioni di servizi verso i loro soci in diretta attuazione degli scopi sociali, considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò significa che l’associazione culturale potrà chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività dell’associazione. I corrispettivi richiesti ai soci non sono soggetti a tassazione, ma lo statuto deve prevedere i requisiti richiesti dalla legge fiscale:
1) il divieto di distribuire utili fra i soci;
2) in caso di scioglimento dell’associazione, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;
3) la disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire a tutti i soci il diritto di voto in assemblea;
4) l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico finanziario;
5) l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo.
Claudia Balocchini
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