Associazioni, III. La personalità giuridica
Associazioni: sono tante nel mondo dell’arte. Alcune dotate di personalità giuridica, altre che invece non detengono tale requisito. Un discrimine poco noto, eppure fonte di una limitazione di responsabilità importante per gli associati.
Le associazioni che vengono indicate come riconosciute sono quelle che hanno acquisito la personalità giuridica mediante il cosiddetto riconoscimento.
Acquisire la personalità giuridica non significa altro che diventare una persona giuridica, essere quindi un soggetto autonomo e distinto dai soggetti che – in questo caso – la compongono, beneficiando della limitazione di responsabilità. Poiché chiunque esercita personalmente un’attività economica si espone a una responsabilità piena per qualsiasi debito si assuma, l’ordinamento ha voluto fornire lo strumento giuridico per far sì che intraprendere certe attività potesse essere rischioso solo per alcune somme di denaro determinate e prestabilite.
La responsabilità di un associato di un’associazione riconosciuta (e quindi di una persona giuridica) si limiterà quindi ai conferimenti in denaro e/o ai beni introitati sotto forma di quote associative nel patrimonio dell’ente. La responsabilità dell’associazione riconosciuta quindi eviterà un coinvolgimento personale e illimitato dei soggetti che hanno agito per conto e/o per mezzo di essa.
Il beneficio della responsabilità limitata è concesso però dal legislatore in cambio dell’adozione da parte dell’ente di uno degli schemi tipici previsti dalla legge, predisposti e disciplinati allo scopo di fornire ai terzi futuri possibili creditori dell’associazione riconosciuta le garanzie necessarie. L’assoluta indipendenza tra patrimonio personale degli associati e amministratori da quello dell’associazione fa sì che non si generi nei confronti di tali enti una sfiducia generale e incondizionata.
Perché quindi si possa parlare di persona giuridica (nel caso specifico, di associazione riconosciuta) occorre, tra gli altri requisiti, l’esistenza di un patrimonio, inteso come un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare un determinato scopo. Il che significa sia che il patrimonio del singolo associato non è sensibile alle vicende debitorie del patrimonio dell’associazione, sia che il patrimonio di quest’ultima non subisce alcuna conseguenza dalle vicende debitorie di uno o più dei propri associati.
In ogni caso, è ovvio che – a seconda dello scopo più o meno ampio, più o meno ambizioso – le necessità economiche di un’associazione devono essere garantite, pertanto la “capienza” patrimoniale dell’ente viene vagliata con attenzione e con un’analisi specifica delle relative necessità in funzione dei primi anni di vita e in prospettiva di un’autosufficienza dell’associazione.
Sempre in un’ottica di tutela per i terzi creditori e in una logica di trasparenza e comunicazione aperta tra soggetti coinvolti sia nel mercato economico (anche se non commerciale) che nella società civile, anche le modificazioni all’atto costitutivo e allo statuto delle associazioni già dotate di personalità giuridica devono essere valutate dall’Ufficio competente e approvate con le medesime attività e negli stessi termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica.
Claudia Balocchini
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