Rompete il maialino: risparmierete di più se donerete in cultura
Il legislatore italiano ha cercato di incoraggiare le attività culturali e le donazioni in cultura da parte di imprese, privati cittadini ed enti non commerciali. Questo è avvenuto eliminando alcuni ostacoli burocratici delle procedure per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali collegate a tali attività e donazioni. Vediamo come.
Il legislatore è partito dal presupposto che investire in cultura significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e che un contributo molto importante è costituito dalle erogazioni liberali (donazioni) effettuate da imprese, persone fisiche ed enti non commerciali che decidano di destinare una parte delle proprie risorse all’arte. Pertanto con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto significativi cambiamenti relativi alle donazioni a favore della cultura.
L’intervento prevede una riduzione degli adempimenti amministrativi per ottenere agevolazioni fiscali per le imprese, per i privati cittadini e gli enti non commerciali relativamente ad attività culturali e donazioni a favore dei beni ed attività culturali.
Nello specifico (fonte: MiBAC):
A) per le imprese
La documentazione e le certificazioni finora richieste per ottenere i benefici fiscali sono state sostituite da una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà relativamente alle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati (art. 100 comma 2, lettera e), Testo Unico Imposte sui Redditi) nonché alle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni di interesse culturale, comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, dei beni di interesse culturale e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari (art. 100 comma 2, lettera f), Testo Unico Imposte sui Redditi).
Anche per le donazioni in denaro fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo elargite dalle imprese (art. 100, comma 2, lettera m), Testo Unico Imposte sui Redditi) sono state stabilite modalità tecniche più snelle: le imprese che hanno effettuato donazioni nel 2012, per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge, dovevano adempiere entro il 31 gennaio 2013 un solo obbligo di comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite un nuovo software di compilazione. In questo modo le imprese possono beneficiare di sgravi fiscali al 100%.
B) per i privati cittadini e gli enti non commerciali
La documentazione e le certificazioni finora richieste per ottenere i benefici fiscali sono state sostituite da una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà relativamente alle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse culturale (art. 15, comma 1, lettere g), Testo Unico Imposte sui Redditi).
Anche per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni di interesse culturale, comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di tali beni elle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. (art. 15, comma 1, lettera h), Testo Unico Imposte sui Redditi) possono ottenere la certificazione per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali dagli Uffici territoriali competenti. Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di sgravi fiscali al 19%.
Claudia Balocchini
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