Répondez, s’il vous plaît. Carteggi e diritto
Se siete in possesso di una corrispondenza epistolare che coinvolge artisti, attenzione a pubblicare il carteggio: non è solo un problema di riservatezza. L’art. 93 della Legge sul diritto d'autore disciplina i diritti relativi agli scritti che contengono informazioni di carattere confidenziale e personale, anche se di dominio pubblico.
Gli epistolari, le singole lettere e le memorie sono opere dell’ingegno tutelabili dal diritto d’autore quando presentino il carattere della creatività, in assenza del quale sono liberamente riproducibili, salvo il limite della tutela del diritto al segreto e alla riservatezza di quanto in esse contenuto.
In tal caso, a prescindere dal carattere della creatività e dalla qualificazione degli scritti come opere dell’ingegno, è necessario il consenso della persona cui i fatti si riferiscono. Pertanto, quando la corrispondenza abbia carattere confidenziale o sia relativa all’intimità della vita privata, i diritti dello scrittore-autore delle lettere saranno vincolati dalla prestazione del consenso della persona cui tali fatti si riferiscono: in questi casi, per la lecita pubblicazione e divulgazione delle opere, occorre il consenso della persona interessata.
Nel famoso caso dell’epistolario fra Italo Calvino ed Elsa de’ Giorgi il Tribunale di Milano ha deciso di inibire in via cautelare l’illecita pubblicazione post mortem, senza il consenso degli aventi diritto, di tale corrispondenza epistolare confidenziale, poiché irrilevante il valore artistico creativo del carteggio e il tema in esso affrontato, anche se relativo alla trattazione di profili attinenti alla produzione letteraria ed artistica dello scrittore, e prevalente il fatto che l’autore aveva confidato nel riserbo e nella discrezione del destinatario quando aveva inviato la lettera.
Bisogna, inoltre, precisare che il titolare del diritto d’autore su una lettera che non abbia il carattere della creatività, è colui che l’ha scritta e non il possessore materiale della missiva, ovvero il destinatario della stessa. Infatti, la pubblicazione di corrispondenze epistolari, quando abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all’intimità della vita privata, è subordinata, a norma della Legge sul diritto d’autore, al consenso del mittente-autore, non essendo sufficiente il solo consenso del destinatario.
Il consenso che legittima la cessazione del segreto può essere dato, dopo la morte dell’autore o del destinatario, dal coniuge o dai figli e, in loro mancanza, dai genitori; dai fratelli e dalle sorelle, se mancano i primi; se mancano anche questi ultimi, dagli ascendenti e discendenti diretti fino al quarto grado. Nel caso di dissenso tra le persone sopra indicate, decide l’autorità giudiziaria sentito il Pubblico Ministero.
Infine, in un particolarissimo caso, il Tribunale di Milano ha deciso che se alla corrispondenza epistolare siano unite opere artistico-creative (nel caso esaminato dai giudici, si trattava di disegni umoristici privi del carattere confidenziale delle lettere cui erano allegati) il titolare del relativo diritto di autore è il destinatario al quale l’autore abbia fatto dono implicito, liberando il proprietario di tali opere da obblighi di riservatezza e simili ai quali invece rimanevano sottoposte le lettere (Trib. Milano, sent. 5 marzo 1998).
Claudia Balocchini
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati