Tutela d’autore e cataloghi d’asta
“Duralex”, la rubrica di diritto (dell’arte) coordinata da Raffaella Pellegrino, tocca qui un tasto meno noto. Ma che a un sito come Artprice ora è ben chiaro, visto che in Francia ci ha perso una causa quasi milionaria. Insomma, a chi appartengono i cataloghi delle aste?
La Corte d’Appello di Parigi, con la sentenza del 26 giugno 2013, ha condannato la società Artprice.com a pagare, in favore della casa d’asta francese Camard & Associés e del fotografo Stéphane Briolant, la somma complessiva di oltre 900mila euro per violazione del diritto d’autore sui cataloghi della casa d’asta e sulle fotografie, nonché per contraffazione del marchio Camard e per concorrenza sleale parassitaria. In particolare, la casa d’asta ha lamentato la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico di oltre 71 dei suoi cataloghi (relativi agli anni 2004-2009), in violazione del diritto d’autore sui cataloghi stessi.
La Corte ha affermato, in linea generale, che i cataloghi sono autonomamente tutelabili con il diritto d’autore (article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle) se sufficientemente creativi, in ragione del lavoro di selezione, classificazione ed esposizione del materiale contenuto. Nel caso di specie, l’originalità di alcuni dei cataloghi della casa Camard & Associés è dovuta alla presenza di testi di accompagnamento delle immagini, alla scelta dei colori e dei caratteri utilizzati, al particolare layout della copertina ecc.
A simili conclusioni si può giungere anche in Italia, dove sono similmente tutelate le banche di dati creative intese come raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti, senza pregiudizio dei diritti esistenti sulle opere raccolte (articoli 1 e 2 della legge sul diritto d’autore).
In conclusione, la decisione del giudice francese ci dà l’input per ricordare che la realizzazione e lo sfruttamento economico di un catalogo (il catalogo di una mostra, di una casa d’asta ecc.) è un’operazione commerciale complessa nella quale coesistono diversi diritti che devono essere attentamente gestiti e negoziati, sia da parte di chi vuole realizzare il catalogo, sia da parte dei terzi che intendono sfruttare il catalogo. A monte ci sono i diritti dell’autore dell’opera fotografata, il cui consenso è necessario per la lecita utilizzazione dell’opera all’interno del catalogo. In più occasioni i giudici italiani hanno affermato che la riproduzione fotografica di un’opera d’arte figurativa nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell’opera pittorica e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all’autore.
Accanto ai diritti dell’autore delle opere fotografate ci sono i diritti dell’autore della fotografia in sé, che – se creativa – è autonomamente tutela dal diritto d’autore. Infine, come ha sottolineato il giudice francese, anche il catalogo in sé può ricevere tutela autorale se creativo. Attenzione, dunque, alla corretta utilizzazione delle tessere del mosaico del diritto d’autore.
Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #15
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