Sponsorizzazioni: mantenete i buoni propositi…
Se la sponsorizzazione si lega a prestazioni poi modificate o assenti nella fattiva realizzazione del progetto sponsorizzato, i costi non sono deducibili per l’impresa-sponsor. L’amministrazione finanziaria può infatti non riconoscere le deduzioni fiscali previste dalla legge, quando i patti contenuti nel contratto di sponsorizzazione non siano stati rispettati.
Nel 2013 alcune sentenze di primo grado della giurisprudenza tributaria hanno riconosciuto legittimo il recupero delle deduzioni fiscali operato dall’amministrazione finanziaria nei confronti di imprese che avevano dedotto costi di sponsorizzazioni legati a prestazioni poi non effettuate dallo sponsorizzato. In uno dei casi decisi, dai riscontri operati su uno degli organizzatori del progetto sponsorizzato è risultato che non erano mai stati sostenuti i costi di noleggio di mezzi/strutture sui quali dovevano comparire gli spazi pubblicitari dello sponsor. Pertanto si è dato per implicito che anche le fatture di sponsorizzazione emesse si riferissero a prestazioni mai eseguite, poiché l’oggetto del contratto di sponsorizzazione era per l’appunto la presenza del nome dello sponsor su tali mezzi/strutture.
Il contratto di sponsorizzazione prevede che un soggetto (cosiddetto sponsor) si obblighi, al fine di ottenere notorietà pubblica, a erogare mezzi economici – anche in beni e servizi – nei confronti di un altro soggetto (cosiddetto sponsorizzato), il quale da parte sua si impegna a effettuare determinate prestazioni affinché tale ritorno di immagine venga effettivamente conseguito.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio contiene un’accurata definizione di tale contratto in ambito culturale (art. 120): è sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative per la tutela o la valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto sponsorizzante. Tale promozione avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto dello sponsorizzante all’iniziativa oggetto del contributo, in forme da stabilire nel contratto di sponsorizzazione (in ogni caso compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare).
La sponsorizzazione, quando effettuata nelle forme previste dalla legge, è una forma atipica di pubblicità commerciale e come tale è disciplinata ai fini fiscali quale spesa deducibile per lo sponsor in quanto necessaria all’attività di impresa. All’interno del contratto di sponsorizzazione devono quindi essere previste le attività mediante le quali sono assicurati la promozione del nome, del marchio e/o dell’immagine dello sponsor affinché tale accordo abbia le caratteristiche richieste dalla legge.
Per garantire che lo sponsor possa beneficiare delle deduzioni fiscali previste dalla legge, lo sponsorizzato dovrà limitare al minimo la possibilità che il progetto subisca variazioni e garantire quindi che tutte le attività indicate nel contratto di sponsorizzazione saranno regolarmente effettuate. Dalla loro effettiva realizzazione dipenderà la legittimità della dichiarazione dei redditi dello sponsor.
Claudia Balocchini
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