Settant’anni in più di tutela per gli artisti
Il 21 febbraio è stato approvato il decreto legislativo n. 22/2014, con il quale è stata modificata la durata di tutela per artisti, interpreti o esecutori. Il decreto è stato emanato in attuazione a una direttiva europea e cambia alcuni aspetti importanti della normativa.
La legge sul diritto d’autore riconosce al produttore di registrazioni sonore (cd. fonogrammi), nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, il diritto a un compenso per l’utilizzazione dei fonogrammi a scopo di lucro (e di un equo indennizzo nei casi di utilizzo a scopo non di lucro) tramite la cinematografia, la diffusione radiofonica e televisiva (anche via satellite) e qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Il decreto legislativo prevede che tali diritti siano tutelati per cinquant’anni dalla fissazione su supporto materiale. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settant’anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se invece nel periodo di cinquant’anni non sono effettuate pubblicazioni lecite, i diritti scadono settant’anni dopo la data della prima comunicazione al pubblico.
Il decreto legislativo prevede inoltre nuove norme di tutela degli artisti, interpreti o esecutori in fase di contrattazione e/o esecuzione dei contratti di cessione o trasferimento dei propri diritti.
Quando un contratto di trasferimento o cessione preveda a favore dell’artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere i pagamenti definiti in misura percentuale, l’artista ha altresì il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.
Quando invece il contratto di trasferimento o cessione preveda a favore di un artista, interprete o esecutore, il diritto a pagamenti definiti in misura fissa, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.
Nell’ipotesi di pagamenti stabiliti in misura percentuale, il legislatore ha fissato ulteriori tutele:
1) la rinuncia al diritto di ottenere l’ulteriore remunerazione in caso di pagamenti in misura percentuale non produce alcun effetto;
2) è fissato anche l’importo complessivo che il produttore deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare (il 20% del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione. Il legislatore precisa inoltre che con il termine “ricavo” si intende la somma che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese).
Le società di gestione, create nel 2012 dal legislatore al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, possono amministrare il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, che detengono il diritto alla remunerazione percentuale. Tanto che i produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle stesse società di gestione collettiva, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
Se – decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico – il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l’artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di registrazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi. L’eventuale rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.
Anche nel caso in cui un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, il legislatore prevede la possibilità di recesso dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli altri artisti. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti è l’autorità giudiziaria ad accertare il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.
Claudia Balocchini
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