Associazioni, che vi occupiate d’arte oppure no: bisogna iscriversi in Camera di Commercio
Fra i tanti diritti e doveri delle associazioni, vi sono anche parecchi obblighi burocratici. Tra i quali quello di iscrizione in uno speciale registro istituito presso le competenti Camere di Commercio. Tutte le associazioni in possesso di partita IVA devono regolarizzare la propria iscrizione entro trenta giorni. Ovviamente anche se si occupano d’arte.
Il REA – Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative è un elenco tenuto dalle Camere di Commercio che raccoglie tutti i dati rilevanti a fini statistici, economici e amministrativi relativi a quei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Parliamo quindi non solo di associazioni, ma anche di fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere.
Secondo le istruzioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico relativamente al REA, nelle ipotesi in cui non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (principalmente i casi di svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti comunque lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, sussiste un obbligo di iscrizione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
Deve quindi iscriversi al REA ogni associazione (di qualunque genere: riconosciuta, non riconosciuta, culturale, sportiva, parrocchiale, di promozione sociale ecc.) che svolga in modo sussidiario e non prevalente una o più attività a carattere commerciale – si pensi all’ipotesi della gestione di un punto di ristoro, dell’attività di vendita di prodotti in stand a fiere o altre manifestazioni – e quindi possiede un numero di partita IVA. Se, invece, l’associazione svolge esclusivamente l’attività istituzionale (ad esempio si limita a riunioni e incontri tra associati), l’obbligo dell’iscrizione al REA non sussiste.
Più in generale, per iscrivere al REA un’associazione che svolge attività economiche è necessario che queste ultime siano rivolte all’esterno e che non si tratti quindi di iniziative solo per gli associati ma anche a favore di terzi.
L’iscrizione è compiuta mediante la presentazione Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio del “Modulo R”. La Camera di Commercio competente è l’ufficio della provincia in cui si trova la sede legale dell’associazione (intesa come il luogo in cui si esplica l’attività amministrativa e direzionale che, frequentemente, coincide con la sede di esercizio dell’attività economica). Il Modulo R va presentato presso la sede legale anche nel caso in cui l’esercizio di attività economica sia svolta esclusivamente in una provincia diversa rispetto a quella della sede principale (la sede statutaria costituisce comunque il centro direzionale, gestionale e amministrativo dell’associazione).
L’iscrizione al REA deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’associazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica, e la mancata o ritardata iscrizione al REA è sanzionabile da parte del Registro Imprese. Gli importi della sanzione vanno da 10 euro (sanzione minima) per la presentazione della denuncia oltre il 30esimo giorno ed entro il 60esimo giorno, a 51 euro (sanzione massima) per la presentazione della denuncia oltre il 60esimo giorno, oltre le spese per diritti di segreteria e notifica (variabili da sede a sede della Camera di Commercio). Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda (ai sensi dell’art. 5 L.689/81, infatti, “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge“).
Claudia Balocchini
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