Il modello EAS. Un obbligo per le associazioni (d’arte)
Dal 2009 molti degli enti associativi hanno l’obbligo di presentazione del modello EAS. Che provvede alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali di tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva. Attenzione quindi anche per chi si occupa di arte.
L’obbligo di comunicazione del modello EAS riguarda moltissime associazioni, ma ne esistono comunque alcune particolari tipologie che sono escluse.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati tutti gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale o decommercializzata (ad esempio, corsi o noleggio di attrezzature), nonché le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250mila euro e le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.Min. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili). Sono inoltre escluse le onlus.
Vi sono poi molti enti associativi che possono presentare il Modello Eas con modalità semplificate, tra i più rilevanti le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate; le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali o provinciali; le organizzazioni di volontariato, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello; le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro).
La mancata presentazione del Modello EAS porta le associazioni a una serie di problematiche di cui la più onerosa è la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Quindi, omessa la presentazione del Modello EAS, l’associazione vede tassate come attività commerciali svolte nell’esercizio di reddito d’impresa tutte le sue consuete attività (a semplice titolo d’esempio, l’incasso delle quote associative, la vendita di beni o servizi ai soci).
Il Modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi oppure dalla data in cui si manifesta una modifica della forma giuridica che rende obbligatoria la presentazione di tale modello. Le organizzazioni che si siano costituite da più di 60 giorni senza provvedere alla presentazione del Modello EAS possono sanare la loro situazione entro il 30 settembre dell’anno successivo alla loro costituzione dopo aver pagato una sanzione di 258 euro.
Il modello EAS è disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet della stessa agenzia. Una volta compilato può essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dall’associazione (se ha accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate), oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Quindi, anche per chi si occupa di arte contemporanea, attenzione: il mancato invio di un semplice modulo però mettere a rischio una buona idea.
Claudia Balocchini
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