Chi fa cultura non paga l’Imu. E nemmeno la Tasi
Gli enti non profit culturali, e più in generale tutti gli enti non commerciali, potranno godere di esenzioni sia in materia di Imu che di Tasi. Ma bisogna presentare la dichiarazione al Comune nel cui territorio si trovano gli immobili entro il 30 settembre.
È stato approvato il nuovo modello di dichiarazione dei redditi che consente agli enti non profìt di denunciare tutti quegli immobili posseduti che possiedono le caratteristiche per fruire, in tutto o in parte, dell’esenzione Imu e Tasi.
Il decreto ministeriale del 26 giugno 2014 concede un’espressa deroga, consentendo ai soggetti che non appartengono al settore commerciale di presentare un’unica dichiarazione per Imu e Tasi entro il termine più favorevole del 30 settembre, anziché entro il termine ordinario del 30 giugno; solo però per quest’anno e relativamente agli anni 2012 e 2103. Nelle istruzioni ministeriali viene precisato che l’adempimento è imposto solo agli enti che intendano fruire dell’esenzione Imu e Tasi, totale o parziale, mentre per tutti gli altri il termine di scadenza è quello ordinario.
Il Ministero chiarisce che non tutte le onlus hanno i requisiti soggettivi per fruire dell’esenzione Imu e Tasi. L’inquadramento nella categoria delle organizzazioni di utilità sociale prescinde dall’indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata dall’ente o sulla sua natura non commerciale. Spetta, infatti, ai Comuni deliberare eventuali agevolazioni per le onlus, qualora non abbiano i requisiti soggettivi e oggettivi per avere diritto all’esenzione dal pagamento dell’Imu e della Tasi o da altri tributi comunali.
Nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione viene evidenziato che gli immobili degli enti non profit sono esonerati dal pagamento dell’imposta municipale e dell’imposta sui servizi indivisibili solo se sugli stessi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali (rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l’attività con modalità commerciali).
Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto. Nei casi in cui non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certificare quale sia quella destinata ad attività non commerciali.
Per l’esenzione parziale contano la superficie e il numero dei soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. Se l’uso avviene per una parte dell’anno, il tributo si calcola facendo riferimento ai giorni durante i quali l’immobile è adibito ad attività commerciali.
Infine, il Ministero sostiene che un ente non commerciale che concede in comodato un immobile a un altro ente non profit che svolga un’attività tra quelle previste con modalità non commerciali ha diritto all’esenzione, anche se non lo utilizza direttamente. La Corte Costituzionale e la Cassazione, invece, ritengono che per avere diritto all’esenzione l’ente dovrebbe non solo possedere, ma anche utilizzare direttamente l’immobile.
Claudia Balocchini
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