Diritto di seguito. La SIAE lo chiede pure ai galleristi
Gli artisti e i loro eredi, per settant’anni dopo la morte, godono del diritto inalienabile di ricevere un compenso sulle vendite successive alla prima. In Italia la Siae ritiene che il diritto debba essere riscosso anche sulle prime vendite, quando in esse vi sia l’ausilio di un gallerista/professionista. L’Associazione delle gallerie d’arte moderna e contemporanea prima e un gruppo di gallerie d’arte poi si sono attivate da tempo per raggiungere un accordo con la Siae.
La normativa sul diritto di seguito, introdotta dalla Direttiva dell’Unione Europea 2001/84/Ce, prevede per gli artisti e i loro eredi, per un periodo lungo settant’anni dopo la morte dell’artista, il diritto di ricevere un compenso per ogni vendita di un’opera dell’artista stesso. Tale compenso è calcolato con aliquote che si riducono progressivamente con l’aumentare del valore dell’opera, sul prezzo di vendita (se superiore a 3mila euro) ottenuto per qualunque vendita di opere d’arte originali, successiva alla prima effettuata dall’autore, in cui sia coinvolto un professionista del mercato dell’arte. Il compenso va versato alla Siae (organo deputato alla raccolta del compenso per gli artisti) e dovrebbe essere a carico del venditore, anche se nella prassi generalmente l’onere viene trasferito sul compratore.
In Italia si è però verificato il problema relativo alle ipotesi nelle quali la vendita dell’opera d’arte sia la prima, ma vi sia comunque l’intervento di un gallerista. Le gallerie del mercato primario sostengono che il diritto non si applichi alle prime vendite anche se attuate per il tramite di un professionista del mercato con mandato senza rappresentanza, in quanto il passaggio di proprietà avviene direttamente dall’artista all’acquirente.
La Siae, che è l’ente statale deputato a raccogliere i pagamenti relativi al diritto di seguito degli artisti (funzione non molto nota – o sfruttata – dato che anche nel mese di ottobre 2014 la Siae ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un folto elenco di autori le cui opere sono state oggetto di una vendita che ha dato luogo alla maturazione del diritto di seguito, per i quali però non è stato ancora rivendicato tale diritto), ritiene invece che il diritto debba essere comunque riscosso anche sulle prime vendite se vi sia la presenza di un professionista.
Il problema sta anche nel fatto che la direttiva comunitaria che ha introdotto la disciplina del diritto di seguito ha lasciato ai singoli Stati membri larghe possibilità d’interpretazione e di applicazione: pertanto non solo l’applicazione del principio, ma anche l’interpretazione dei vari profili pratici della questione è lasciata alla normativa nazionale e all’intenzione del legislatore.
Lo scorso aprile è stato annunciato che una quarantina di galleristi del mercato primario e la Siae stavano definendo un protocollo d’intesa per individuare i casi di esenzione del diritto di seguito per la prima vendita di un’opera dall’artista al collezionista attuata tramite un professionista del mercato dell’arte, che sulla base di un mandato senza rappresentanza vende le opere consegnate dall’artista in nome proprio ma per conto dell’artista.
La pubblicizzazione dell’ipotesi di accordo era stata annunciata al summit Arte e Cultura del Sole 24 Ore durante l’incontro per discutere dell’applicazione del diritto di seguito sia la parte relativa alle gallerie d’arte moderna e contemporanea, sia la Siae, che le case d’asta. Ad oggi nessuna notizia risulta però essere apparsa sulla formalizzazione di tale intesa.
Claudia Balocchini
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati