Opere orfane: le eccezioni ai diritti d’autore
Cos’è un’opera orfana? Come e perché si possono utilizzare? Una recente norma europea apre spazi per diffondere cultura e sapere. Ma attenzione a come si deve procedere…
Il Decreto Legislativo del 10 novembre 2014, n. 163, ha attuato in Italia la direttiva n. 2012/28/UE sugli utilizzi consentiti delle opere orfane. Dal 25 novembre, quindi, anche l’Italia ha una disciplina ad hoc per le opere orfane, inserite nel novero delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, cioè dei casi in cui un’opera protetta da diritto d’autore può essere utilizzata senza l’autorizzazione del titolare dei diritti.
Il principio ispiratore della normativa sulle opere orfane è quello di migliorare l’accesso al patrimonio culturale europeo, incentivando la digitalizzazione, la catalogazione e la diffusione di contenuti protetti da diritto d’autore o da diritti connessi, il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato.
Lo status di opera orfana può essere conferito alle opere pubblicate in forma di libri, riviste, quotidiani, alle opere cinematografiche o audiovisive e ai fonogrammi solo se presenti nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico. Prima che un’opera o un fonogramma si possano considerare “orfane” occorre svolgere una ricerca diligente per individuare i titolari dei diritti. La ricerca deve essere effettuata prima dell’utilizzo dell’opera, consultando fonti di informazione appropriate (per esempio il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, il Sistema Bibliotecario Nazionale, la banca dati dell’agenzia ISBN, l’ISSN). Un’opera sarà considerata orfana se, al termine della ricerca diligente, nessuno dei titolari dei diritti è stato individuato oppure, anche se individuato, non è stato rintracciato.
Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei accessibili al pubblico, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico possono riprodurre le opere orfane a fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro, nonché possono mettere in Rete tali opere, per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico. Nelle utilizzazioni deve essere indicato, nelle forme d’uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti. Inoltre, per incentivare la digitalizzazione è previsto che eventuali ricavi siano impiegati per coprire i costi di digitalizzazione e di messa a disposizione del pubblico.
Al fine di evitare una duplicazione delle ricerche, è prevista la formazione di una banca dati online pubblicamente accessibile, gestita dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno – l’ufficio che si occupa anche della registrazione dei marchi e disegni comunitari –, ove sono inseriti: gli esiti delle ricerche diligenti, che hanno permesso di concludere che un’opera è orfana; l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane; qualsiasi modifica dello status di opera orfana; le informazioni di contatto dell’organizzazione interessata. Se dopo l’utilizzazione delle opere orfane viene rintracciato o comunque si palesa il titolare dei diritti, può cessare lo status di opera orfana e al titolare spetta un equo compenso.
A questo punto non resta che vedere come tale importante normativa sarà in concreto applicata a vantaggio dell’intera collettività, che in questo modo potrà accedere a un importante patrimonio culturale finora bloccato nell’incertezza del diritto presso le collezioni di biblioteche, musei e altri enti.
Raffaella Pellegrino
https://oami.europa.eu/
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #23
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