Quanto costa l’Iva? Sulle differenze tra Francia e Italia
Recentemente il Senato francese ha approvato, in occasione dell'esame della legge finanziaria 2015, un emendamento che abbassa l'aliquota IVA applicabile alle vendite di opere di artisti della scena francese dal 10% al 5,5%. E in Italia come funziona?
In Italia la cessione delle opere d’arte da parte dei privati non è un’operazione soggetta a Iva e non genera alcuna imposizione a titolo di imposta sulla plusvalenza generata dalla cessione stessa (per plusvalenza si intende la differenza tra il prezzo dell’opera incassato e il costo dell’opera quando acquistato). La vendita di opere d’arte da parte delle gallerie è invece generalmente soggetta a Iva nella misura ordinaria del 22% (l’aliquota massima applicata in Europa); mentre la vendita di opere d’arte realizzata dall’autore o dai relativi eredi o legatari è soggetta a un’aliquota Iva del 10%.
In presenza di determinate condizioni, però, è possibile prevedere il pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto solo su una parte del valore dell’opera. Un meccanismo di calcolo che risale a metà degli Anni Novanta (si tratta del regime speciale cosiddetto “del margine” introdotto dalla Direttiva Ce n. 5 del 1994), infatti, oggi permette al collezionista di comprare sul mercato un’opera con un’aliquota Iva alta (il 22%) ma calcolata su una base imponibile minore rispetto all’intero valore del bene.
Può essere utile un esempio: se si compra un bene qualsiasi che vale 1.000 euro, con l’applicazione dell’aliquota Iva il pagamento sarà pari a 1.220 euro; con l’applicazione del regime “del margine”, invece, comprando un’opera che un gallerista ha precedentemente acquistato per esempio a 800 euro e che rivende a 1.000 euro netti, il 22% dell’Iva sarà calcolato sui 200 euro di differenza tra i due prezzi (con un esborso totale per l’acquirente finale di 1.044,00 euro). Secondo lo stesso principio di applicazione dell’aliquota solo sul margine positivo, nello stesso esempio se si acquistasse l’opera d’arte per 750 euro (opera che il gallerista ha acquistato a 800 euro, si ricorda) non verrà applicata alcuna Iva: se infatti la differenza tra i costi relativi all’acquisto da parte del gallerista e il prezzo di vendita a un privato è negativa o pari a zero, non vi è alcuna base sulla quale calcolare l’aliquota.
Tale regime “del margine” viene applicato a determinate categorie di contribuenti, tra i quali coloro che abitualmente si occupano di commercio al dettaglio, all’ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati, antiquariato, oggetti d’arte o da collezione. All’atto dell’acquisto, questi contribuenti vedono il bene totalmente assoggettato all’Iva solo una volta (alla prima cessione) e nelle successive solo se risulta un margine positivo. I beni per i quali sarà possibile applicare questo speciale regime Iva sono quelli elencati nella Tabella allegata al d.l. 41/1995 e per i quali non si è proceduto a effettuare la rivalsa dell’Iva al momento del loro acquisto (ad esempio acquisto da privati).
Il regime del margine si applica anche alle cessioni eseguite dagli esercenti agenzie di vendite all’asta che, in base a specifici contratti di commissione, agiscono per proprio conto e per conto delle differenti categorie di committenti. Tuttavia, detti beni devono essere già tassati definitivamente, ovvero acquistati da privati, sia all’interno dello Stato che dell’UE, o da altre particolari categorie di soggetti.
Per concludere il quadro di applicazione dell’Iva alle cessioni di opere d’arte, l’importazione non temporanea di opere d’arte da Paesi extracomunitari è soggetta all’Iva con un’aliquota del 10%, nonché ai dazi doganali; al contrario, le esportazioni di opere d’arte costituiscono operazioni non imponibili Iva, pertanto il possibile cliente straniero applicherà l’Iva (se esistente) e gli eventuali dazi doganali previsti dalla normativa del suo paese.
Claudia Balocchini
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