Il sito web non rispetta il copyright? Il provider può staccare la spina
Un provider Internet può essere obbligato a bloccare l’accesso a un sito web che viola il diritto d’autore. Lo afferma una sentenza del marzo 2014 della Corte di Giustizia Europea che, pur chiedendo un giusto equilibrio tra libertà d’informazione e diritto di proprietà intellettuale, ritiene lecito l’ordine delle autorità austriache.
I giudici austriaci hanno vietato a un Internet provider via cavo nazionale di fornire ai propri utenti l’accesso a un sito da cui era possibile scaricare o vedere gratuitamente film coperti da diritto d’autore. La causa era stata promossa da due case produttrici cinematografiche che avevano per l’appunto chiesto tale misura interdittiva, e i giudici l’hanno concessa. Il provider si è però rifiutato, sostenendo di non aver alcun rapporto commerciale con i gestori del sito incriminato e che non era stato dimostrato che gli abbonati avessero agito in modo illecito. Il provider inoltre indicava che le misure di blocco imposte dalle autorità giudiziarie, oltre ad essere onerose, erano tecnicamente aggirabili.
La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata ritenendo tale ordine legittimo a patto che le conseguenze dello stesso non privino inutilmente gli utenti della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili, e contemporaneamente a condizione che tali misure abbiano realmente l’effetto di impedire o, almeno di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate. La Corte di Giustizia ha infatti replicato alle obiezioni del provider indicando che la direttiva europea del 2001 sull’armonizzazione del diritto d’autore non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d’autore e l’intermediario nei confronti del quale può essere emessa un’ingiunzione.
La Corte di Giustizia invece considera il conflitto che la protezione del diritto d’autore ha, nel caso in esame, con la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (e il provider è oggettivamente un operatore commerciale del mercato nazionale austriaco). Il diritto alla libertà d’impresa comprende anche il diritto di ogni impresa di poter disporre liberamente, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, delle risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui dispone: un’ingiunzione di blocco impone un obbligo che limita il libero utilizzo delle risorse a disposizione dell’impresa perché la obbliga ad adottare misure che possono rappresentare un costo notevole, avere un impatto considerabile sull’organizzazione delle sue attività o richiedere soluzioni tecniche difficili e complesse.
Tuttavia, secondo la Corte, una tale ingiunzione non risulta pregiudicare la sostanza stessa del diritto alla libertà d’impresa di un fornitore di accesso ad internet, poiché resta al provider l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che quest’ultimo può scegliere di adottare misure che più si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi cui deve far fronte nell’esercizio della propria attività. Inoltre tale ingiunzione consente al suo destinatario di sottrarsi alla propria responsabilità qualora dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli.
Concludendo, l’unico obbligo per il provider è quello di garantire il rispetto del diritto fondamentale alla libertà d’informazione degli utenti di Internet, ma l’ingiunzione resta ammissibile e necessariamente da applicare su ordine delle autorità.
Claudia Balocchini
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