Autenticità delle opere. Eredi ed esclusive
Un anno fa il Tribunale di Roma ha espresso una sentenza destinata a incidere profondamente sul mercato dell’arte in fatto di autenticazione. Nel caso di artisti scomparsi, eredi e relative fondazioni non possiedono l’esclusiva delle autentiche.
Il tema dell’autenticità di un’opera e dei soggetti legittimati a rilasciare i certificati di autenticità è particolarmente sentito nel mondo delle arti figurative, dove il valore economico di un’opera può dipendere dall’attribuzione della paternità dell’opera stessa a un certo autore.
Senza dimenticare che il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico o archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime (art. 64 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42).
LA SENTENZA
Proprio su questo tema si è pronunciato il Tribunale di Roma (sentenza 14/06/2016), in un caso che ha visto coinvolti il proprietario di un quadro, da una parte, e gli eredi dell’artista e la fondazione (i cui nomi sono stati omessi per ragioni di riservatezza), dall’altra. In particolare, il proprietario del quadro aveva richiesto una dichiarazione di autenticità alla fondazione, la quale, per rilasciarla, aveva richiesto la sottoscrizione di un contratto che escludeva ogni responsabilità in ordine all’analisi dell’opera e al rilascio del parere sull’autenticità. L’attore, ritenendo illegittima tale richiesta della fondazione, aveva adito il Tribunale per richiedere l’accertamento dell’autenticità e la condanna della fondazione per il presunto comportamento illegittimo.
“La facoltà di autenticare l’opera non spetta in via esclusiva agli eredi dell’artista defunto”.
Il Tribunale ha rigettato le richieste dell’attore, considerando legittimo il contratto proposto dalla fondazione e la clausola di esonero da responsabilità.
Il Tribunale di Roma ha anche affermato che, in generale, la facoltà di autenticare l’opera non spetta in via esclusiva agli eredi dell’artista defunto, poiché la formulazione di giudizi sull’autenticità di un’opera di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d’arte del mercato. Essendo libera l’attività di autenticazione, questa può essere esercitata da qualunque esperto, come per esempio una fondazione, che può avere una conoscenza e una competenza che rende particolarmente attendibili le sue autenticazioni relative alle opere dell’artista.
– Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #35
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