Diritto di seguito e SIAE. Compensi percepiti per autori non reperiti

È la SIAE a compiere il pagamento del diritto di seguito, versando agli autori il relativo compenso. Ma cosa succede quando gli autori sono “non reperiti”? Ecco cosa dice la legge.

Torniamo sul tema del diritto di seguito perché sono ancora molti gli autori, o gli eredi, che non chiedono alla SIAE il pagamento di tale compenso, percepito dell’ente ma non ripartito tra gli aventi diritto.
Come (ormai) noto, il diritto di seguito è il diritto inalienabile, riconosciuto agli autori di opere d’arte di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore.
La legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (artt. 144-155) stabilisce che il diritto di seguito è dovuto quando alla vendita intervengono, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte (per esempio case d’asta, gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte).
Tale compenso è dovuto all’autore di originali di opere delle arti figurative come i quadri, i collage, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali. La legge dice che, ai fini del pagamento del diritto di seguito, sono considerate come originali anche le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.
Tale compenso per l’autore è calcolato in percentuale sul prezzo di vendita dell’opera che sia superiore a € 3.000.

GLI AUTORI NON REPERITI

In concreto, il pagamento agli autori del diritto di seguito avviene per il tramite della SIAE, alla quale il professionista intervenuto nella vendita deve denunciare la vendita stessa e versare la percentuale dovuta. A questo punto la SIAE deve comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso, e successivamente provvedere al pagamento del compenso al netto della provvigione.

Il problema che può verificarsi è che gli autori interessati non rivendichino il compenso e la SIAE non ripartisca i compensi già incassati”.

Il problema che può verificarsi in questa fase è che gli autori interessati non rivendichino il compenso e la SIAE non ripartisca i compensi già incassati. Si tratta degli autori non reperiti, ossia degli autori di cui la SIAE non ha i dati necessari (incluso il numero di conto corrente bancario) per procedere con i pagamenti.
Per ovviare a tale inconveniente, la SIAE deve rendere pubblico l’elenco degli autori non reperiti. A tal fine, a cadenza semestrale la SIAE pubblica sulla Gazzetta Ufficiale i nomi degli autori non reperiti: l’ultima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale al 31 ottobre 2016 (G.U. n. 255).

I TEMPI E I BENEFICIARI

È vero che tra gli autori non reperiti ci sono nomi noti come Le Corbusier, di cui non dovrebbe essere difficile reperire anche tramite Internet gli aventi diritto, ma per legge la SIAE non deve “rintracciare” gli autori, più o meno noti, ma soltanto comunicare l’elenco degli autori non reperiti tramite il proprio sito istituzione e con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per concludere, si ricorda che per legge la SIAE tiene a disposizione i compensi percepiti e non versati agli aventi diritto per un periodo di cinque anni dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
L’ENAP è stato soppresso e incorporato nell’ENPALS, che a sua volta è stato soppresso e incorporato nell’INPS, che attualmente gestisce tali fondi.

Raffaella Pellegrino

www.siae.it

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #36

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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