Proposta di direttiva europea sul copyright. Le osservazioni di Raffaella Pellegrino

L’avvocato esperto in proprietà intellettuale Raffaella Pellegrino analizza la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

Il 12 settembre il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. L’iter parlamentare è stato accompagnato da un dibattito tra fautori e detrattori del provvedimento, etichettato (da alcuni) come nuovo strumento di censura dei contenuti degli utenti e introduttivo della link-tax.
L’obiettivo dichiarato della proposta è di adeguare il sistema normativo ai nuovi modelli di business e ai nuovi tipi di utilizzi delle opere e di altro materiale protetto in ambiente digitale e transfrontaliero.
Tra i punti di cui si è tanto discusso c’è il riconoscimento del diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico agli editori di giornali per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico (artt. 11-12). Si tratta di nuovo diritto connesso a quello dell’autore, che porrebbe i cosiddetti snippet (titolo e anteprima dei contenuti dei link) tra le operazioni che devono essere autorizzate degli editori, mentre resterebbero liberi i semplici link (collegamenti ipertestuali ad articoli di giornale sulla base di una o poche parole evidenziate).
Non dimentichiamo che nel nostro ordinamento ci sono anche altri soggetti imprenditoriali titolari di diritti connessi a quello dell’autore: si va dai diritti del produttore di fonogrammi ai più recenti diritti audiovisivi sportivi riconosciuti agli organizzatori di competizioni sportive.
Un altro punto dibattuto riguarda l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti (art. 13). Per tutelare i diritti degli autori dei contenuti condivisi in maniera massiva su alcune piattaforme (per esempio, YouTube, Facebook ecc.) è stato stabilito che i prestatori di servizi devono adottare misure volte a impedire che opere specificamente identificate dai titolari dei diritti siano condivise illecitamente ovvero volte a garantire il rispetto degli accordi presi con gli autori o con gli altri titolari dei diritti.
Di conseguenza piattaforme come YouTube, che danno accesso a grandi quantità di opere, potranno essere considerate responsabili o co-responsabili di eventuali illeciti legati alla violazione dei diritti d’autore e connessi.

Si discute di diritti degli autori di opere dell’ingegno, degli artisti e dell’impresa culturale di vedersi riconosciuti i frutti del proprio lavoro intellettuale e imprenditoriale”.

Un’altra importante novità è l’obbligo di trasparenza a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, che dovranno ricevere informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni (art. 14). Questa norma è stata letta come un primo e importante passo verso il superamento del cosiddetto value gap, inteso come differenza/sproporzione tra quanto ricevono gli autori, gli artisti e i produttori per l’utilizzazione delle opere e gli introiti delle piattaforme di distribuzione/condivisione derivanti dall’utilizzazione/condivisione delle opere.
La proposta di direttiva parla anche d’altro. Sempre in un’ottica di adeguamento del quadro normativo alla realtà, sono state introdotte nuove eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico di opere protette. Si tratta di nuovi e limitati casi in cui è possibile, a certe condizioni, utilizzare un’opera altrui senza il preventivo consenso dell’autore, per scopi di ricerca scientifica (art. 3), per finalità illustrativa a uso didattico (art. 4) e per fini di conservazione (art. 5).
Alcuni articoli poi disciplinano l’utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale, previa conclusione con gli organismi di gestione collettiva di contratti di licenza non esclusiva a fini non commerciali (artt. 7-9).
Per concludere, le soluzioni proposte con questa direttiva possono essere discutibili e sono state, in parte, già oggetto di emendamento in sede di definitiva approvazione della proposta, ma “le parole sono importanti”: si discute di diritti degli autori di opere dell’ingegno, degli artisti e dell’impresa culturale di vedersi riconosciuti i frutti del proprio lavoro intellettuale e imprenditoriale. Nessuna tassa, dunque!

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #46

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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