Tutela dell’immagine: mediare si può. L’opinione di Raffella Pellegrino
L’avvocato esperto in proprietà intellettuale Raffella Pellegrino fa il punto sul ruolo della mediazione anche in materia di diritti d’autore. A partire da una sentenza in cui è stata coinvolta Audrey Hepburn.
Una recente sentenza del Tribunale di Torino (27 febbraio 2019, n. 940) è tornata a pronunciarsi sulle condizioni per il lecito utilizzo dell’immagine altrui. Il caso riguarda l’utilizzazione dell’immagine dell’attrice Audrey Hepburn, con rivisitazioni in chiave “creativa”, su alcuni modelli di t-shirt della linea Let’s Bubble (l’attrice è ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o con grandi palloncini di gomma da masticare in bocca). Gli eredi dell’artista, dopo aver tentato la mediazione per risolvere in maniera alternativa la controversia, hanno citato in giudizio la società ritenuta responsabile della violazione.
Al termine della causa, il Tribunale ha accertato che la riproduzione del ritratto dell’attrice senza il consenso degli eredi è illecita, poiché la legge (sul diritto d’autore, art. 96) stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Inoltre, sempre secondo il Tribunale, non può essere invocata la scriminante secondo cui non occorre il consenso della persona quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97 della legge sul diritto d’autore). Nel caso di specie, manca l’interesse pubblico all’informazione su fatti di qualche utilità sociale ed è prevalente il fine di lucro e lo sfruttamento commerciale dell’immagine. Né la rivisitazione dell’immagine dell’artista, quale simbolo dell’emancipazione femminile, è tale da conferire al lavoro un’autonoma valenza artistico-creativa e far rientrare la condotta nella scriminante dell’uso dell’immagine per finalità culturale.
Un altro passaggio interessante della sentenza è l’attenzione prestata dal Tribunale al procedimento di mediazione volontaria avviato dagli eredi dell’attrice prima di fare causa, ma non accolto dalla società.
“Il procedimento di mediazione ha notevoli vantaggi rispetto alla causa davanti a un giudice: i tempi e i costi sono notevolmente ridotti, ma soprattutto la controversia si può chiudere con un accordo delle parti che, grazie anche all’ausilio del mediatore, trovano una soluzione pienamente condivisa”.
La mediazione è un’attività (procedimento) che si svolge davanti a un terzo imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Il procedimento di mediazione ha notevoli vantaggi rispetto alla causa davanti a un giudice: i tempi e i costi sono notevolmente ridotti, ma soprattutto la controversia si può chiudere con un accordo delle parti che, grazie anche all’ausilio del mediatore, trovano una soluzione pienamente condivisa.
Nel caso in esame la società responsabile della violazione non aveva partecipato all’incontro con il mediatore senza un giustificato motivo. In particolare, il Tribunale ha affermato che, essendo la mediazione finalizzata a trovare un accordo, non configura giustificato motivo per non partecipare alla mediazione il fatto del “mancato accordo con la controparte”.
Sul piano tecnico-giuridico è interessante sottolineare che, dalla mancata partecipazione della società convenuta alla mediazione senza giustificato motivo, il Tribunale ha tratto ulteriori argomenti di prova (integrativi e non decisivi) a sostegno dell’infondatezza delle difese della società convenuta. Inoltre, quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione senza giustificato motivo, la società è stata condannata al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato, oltre naturalmente al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
Insomma, la mediazione anche in materia di diritti d’autore e proprietà intellettuale va presa sul serio, fermo restando che mettersi d’accordo conviene sempre e, dove non arrivano le parti in conflitto, un aiuto a riattivare il dialogo e la comunicazione può venire dal mediatore e dalla mediazione.
‒ Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #52
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