Assoluzione “perché il fatto non sussiste” nel caso delle opere “Volumi” di Dadamaino
Si conclude con l’assoluzione di tutti gli imputati il caso relativo alla presunta contraffazione delle opere d’arte Volumi dell’artista Dadamaino. L'intera storia
Si è conclusa la vicenda penale relativa alla presunta contraffazione delle opere d’arte denominate “Volumi” riconducibili all’artista Edoarda Emilia Maino, in arte Dadamaino. Il Tribunale di Milano (con sentenza depositata il 15 luglio 2020) ha ritenuto che le opere in questione non siano false ed ha assolto tutti gli imputati dai reati ad essi rispettivamente ascritti “perché il fatto non sussiste”. Ancora una volta ci muoviamo nell’ambito delle controversie legate al delicato tema dell’autenticità di opere d’arte ed ai rapporti che, a vario titolo, sorgono tra gli operatori del mercato dell’arte coinvolti (es. archivi e fondazioni di riferimento degli artisti, gallerie, collezionisti, esperti). In questo caso però i comportamenti rilevano sul piano penale e non su quello civile, dove si discute – per esempio – di individuazione dei soggetti legittimati a rilasciare le autentiche dopo la morte dell’artista oppure di restituzione del prezzo pagato per la compravendita di un quadro falso e di risarcimento del danno.
IL CASO DADAMAINO: LA STORIA DEL PROCEDIMENTO PENALE
Il procedimento penale nel caso Dadamaino trae origine da una denuncia presentata nel 2014 dal deputato Claudio Borghi, cui ha fatto seguito l’avvio di indagini svolte dal Nucleo tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri di Monza. In particolare, con la denuncia veniva segnalata la presenza di un elevato numero di opere apparentemente provenienti dall’artista Dadamaino, riconducibili alla tipologia “Volumi” e realizzate nel periodo compreso tra il 1958 ed il 1960, cioè in un arco di tempo troppo breve per giustificare un numero così ingente di opere di tale tipologia presenti sul mercato. Il fenomeno di presunta proliferazione di tali opere si sarebbe verificato nel lasso di tempo compreso tra il 2009 ed il 2014, quando ci sarebbe stato un anomalo incremento di richieste di archiviazione di queste opere.
INDAGINI E IPOTESI ACCUSATORIA
Al termine delle indagini (che hanno comportato, tra gli altri, lo svolgimento di servizi di pedinamento, l’intercettazione di utenze telefoniche ed indirizzi di posta elettronica, perquisizioni e sequestri), il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale per le ipotesi delittuose di contraffazione di opere d’arte e di associazione per delinquere, contestate a noti galleristi ed ai membri dell’Archivio Dadamaino. L’ipotesi accusatoria era essenzialmente basata sul numero di opere in circolazione (considerato eccessivo rispetto al presumibile periodo di realizzazione da parte dell’artista), sulla mancanza di una storia espositiva delle opere, sulla loro provenienza principalmente da un’unica galleria che avrebbe avuto la disponibilità del timbro della Fondazione D’Ars utilizzato per conferire alle opere una certa rilevanza culturale (un c.d. “pedigree”) e su altre circostanze e contraddizioni. Il Tribunale, dopo un’articolata istruttoria, non ha accolto le richieste del Pubblico Ministero ed ha assolto tutti gli imputati “perché il fatto non sussiste”, non essendo stata provata con la dovuta certezza la falsità delle opere sequestrate, anche perché gli indizi di falsità evidenziati dai consulenti del pubblico ministero non avevano valore inequivoco, tale da fondare la prova della non autenticità delle opere in questione. Ai fini della decisione di assoluzione è stata determinante anche l’attività svolta dai consulenti nominati dalle difese dell’Archivio e del Prof. Flaminio Gualdoni per la verifica dell’autenticità delle opere e, in particolare, per cercare di contrastare quanto accertato dai consulenti del Pubblico Ministero. Questi ultimi, con consulenza tecnico-artistica e calligrafica sulle opere sequestrate, avevano valutato che 99 opere delle 104 esaminate erano false e non attribuibili all’artista Dadamaino.
LE RAGIONI DELLA SENTENZA
Il Tribunale, con la sentenza in questione, ha ritenuto di condividere le osservazioni e le valutazioni dei consulenti delle difese, considerati soggetti della cui competenza e professionalità non è dato dubitare, i quali con argomentazioni puntuali e specifiche hanno smentito le conclusioni dei consulenti del P.M. In particolare, il Tribunale ha valorizzato lo studio e l’analisi svolta dai consulenti di parte, che hanno fatto espresso richiamo a conoscenze tecniche, ad osservazioni visive basate sul raffronto con molteplici esemplari di opere di sicura autenticità assunte come campioni di riferimento, anche con utilizzo di sofisticati strumenti tecnici, a dati rilevati dall’analisi critica e storiografica dell’evoluzione artistica della Dadamaino. Si chiude così una vicenda processuale che, come spesso succede in casi simili, può risultare dannosa sia per la figura dell’artista (sul piano economico e di mercato, e sul piano morale) sia per tutti gli operatori a vario titolo coinvolti (sul piano personale e professionale).
–Raffaella Pellegrino
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