Arbitrato e arte. Il caso della Camera Arbitrale di Venezia

Una disputa che si chiude entro e non oltre 240 giorni. Un miraggio nel sistema giudiziario italiano? No, se si ricorre all'arbitrato. E lo si può anche fare quando c'è di mezzo l'arte.

L’arbitrato può essere definito come uno strumento per la soluzione di una lite, alternativo rispetto al processo davanti a un tribunale. Si tratta dei cosiddetti sistemi ADR – Alternative Dispute Resolutions, tra i quali c’è anche la mediazione, che consentono – pur con le dovute differenze – di risolvere una controversia senza andare dal giudice ma con l’ausilio di terzi anch’essi imparziali (l’arbitro, il mediatore ecc.).

I VANTAGGI DELL’ARBITRATO

La procedura arbitrale presenta diversi vantaggi, primo fra tutti la celerità: secondo la legge italiana, gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 240 giorni dall’accettazione della nomina, a meno che le parti non stabiliscano un diverso termine. Chi ha avuto esperienza diretta in vicende giudiziarie sa bene che 240 giorni per la definizione di una lite sono poca cosa rispetto ai tempi della giustizia ordinaria, notoriamente più lunghi.
Altri importanti vantaggi dell’arbitrato sono la riservatezza e la possibilità di far decidere la lite a professionisti (gli arbitri), solitamente nominati dalle parti e che hanno una specifica competenza nelle materie oggetto del contendere. Inoltre, l’arbitrato si conclude con la pronuncia del lodo che è vincolante tra le parti e costituisce titolo esecutivo e a certe condizioni potrà essere eseguito anche all’estero.

ARBITRATO E ARTE

Anche nelle controversie in materia di arti figurative e, in generale, di diritto d’autore è possibile utilizzare lo strumento dell’arbitrato, con il limite dei diritti morali d’autore.
A questo proposito si segnala il recente Regolamento degli arbitrati in materia di arte adottato dalla Camera Arbitrale di Venezia, che così facendo si presenta come organismo specializzato nella soluzione di conflitti in materia di arte intesa nel suo significato più ampio, da preferire – ove possibile – ai tribunali ordinari che si occupano solo occasionalmente di alcune questioni.

La Camera Arbitrale di Venezia si presenta come organismo specializzato nella soluzione di conflitti in materia di arte intesa nel suo significato più ampio.

Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento Arte tutte le attività umane creative, qualunque sia la forma di espressione (arti visive, musica, teatro, design, oggetti di antiquariato e da collezione). Ecco che potranno essere decise dagli arbitri non solo le controversie tipiche del mercato dell’arte (incluse, per esempio, quelle relative all’autenticità delle opere d’arte, ai contratti di esclusiva tra artista e galleria, al risarcimento per danneggiamento o distruzione di opere, alla restituzione di opere trafugate), ma anche le controversie tipiche di altri settori artistici e creativi (incluse, per esempio, quelle relative alla tutela del design, ai contratti di cessione o concessione dei diritti su opere cinematografiche, al plagio).

LE PARTICOLARITÀ DELLA CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA

Tra le particolarità del nuovo Regolamento Arte si segnala la possibilità di nominare consulenti tecnici d’ufficio, qualora sia necessario l’apporto di specifiche competenze extra-giuridiche: si pensi, per esempio, ai casi di plagio di opere musicali o di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte. In quest’ultimo caso, vista la delicatezza della questione, il Regolamento prevede anche la possibilità di nominare un comitato scientifico che a sua volta andrà a proporre la nomina del consulente tecnico.
Altra novità di rilievo presente nel Regolamento Arte è la possibilità per gli arbitri di pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, al ricorrere di determinate condizioni e comunque entro i limiti stabiliti dal nostro ordinamento.
Per concludere, si ricorda che per intraprendere la strada dell’arbitrato è necessario inserire nei contratti una clausola compromissoria per la soluzione di controversie future ed eventuali, mentre a controversia già insorta le parti dovranno fare un compromesso, cioè decidere di comune accordo di instaurare un arbitrato.

– Raffaella Pellegrino

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Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino

Raffaella Pellegrino è avvocato cassazionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2003. Si occupa in via prevalente di diritto d’autore e proprietà intellettuale e in queste materie svolge attività di consulenza legale a favore di imprese culturali e creative,…

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