IVA al 22% per le opere d’arte realizzate con stampanti 3D

Brutte notizie per gli artisti che realizzano le proprie opere ricorrendo a software tridimensionali e stampanti 3D. In caso di cessione, l’aliquota applicata è quella ordinaria, al 22%, non quella agevolata al 10%.

Secondo l’Agenzia delle Entrate le sculture non eseguite interamente dall’artista, create in tutto o in parte mediante l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D e software di modellazione 3D, non possono essere considerate oggetti d’arte. Pertanto, nell’ipotesi di loro cessione, esse sono soggette all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%, in luogo di quella agevolata del 10%.
Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello n. 303/2020, con il quale il contribuente, in qualità di artista-scultore, chiedeva la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 10% per la cessione di sculture progettate con l’utilizzo di software tridimensionali e il successivo impiego di stampanti 3D.

LA DEFINIZIONE DI OGGETTI D’ARTE

A tal fine l’Agenzia delle Entrate ricorda che la predetta aliquota del 10% interessa gli “oggetti d’arte”, la cui definizione è contenuta nella lett. a), della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995.
Ai sensi della suddetta norma, due sono i requisiti affinché una scultura possa essere inclusa tra gli “oggetti d’arte” ed essere assoggettata, quindi, alla minor aliquota del 10%: il primo, dispone che essa sia interamente realizzata dall’artista; il secondo invece, prevede una tiratura limitata a soli otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto.
Rispettivamente, l’Agenzia delle Entrate ha contestato che l’intervento manuale del contribuente nella realizzazione delle sculture fosse “residuale e nella sostanza limitato alla verniciatura finale”, in quanto le stesse venivano realizzate prevalentemente mediante procedimenti meccanici, tra questi le stampanti 3D.

Secondo l’Agenzia delle Entrate le sculture non eseguite interamente dall’artista, create in tutto o in parte mediante l’utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D e software di modellazione 3D, non possono essere considerate oggetti d’arte”.

In merito alla tiratura limitata di soli otto esemplari, invece, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il contribuente ha dichiarato di realizzare molteplici pezzi della stessa creazione (in serie di 50 o 200 per colore), comportando tale dato un elemento di esclusione dalla stessa norma.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che le sculture suddette non siano riconducibili a quelli che la norma qualifica come “oggetti d’arte”, con la conseguenza che nel caso di loro cessione debba applicarsi l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Elisabetta Scollo

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Elisabetta Scollo

Elisabetta Scollo è un avvocato specializzata in diritto tributario, con una spiccata passione verso l'arte e il diritto dell'arte.

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