Legge di Bilancio 2021. Le novità per le imprese creative
In attesa delle disposizioni attuative, la Legge di Bilancio 2021 prevede l’istituzione di un Fondo per le piccole e medie imprese creative. Ecco i dettagli.
Tra le misure a favore della cultura e del turismo contenute nella Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) vi è l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi da 109 a 113).
Il Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, potrà essere utilizzato per promuovere la nascita e lo sviluppo delle imprese nel settore creativo attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni. Il Fondo potrà, altresì, essere utilizzato per promuovere la collaborazione delle imprese creative con imprese di altri settori, università ed enti di ricerca, nonché per sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative.
Ma che cosa intende il legislatore per “imprese creative”?
CHE COSA SONO LE IMPRESE CREATIVE
La Legge di Bilancio dà una definizione assai ampia e sufficientemente precisa al riguardo, stabilendo che per “settore creativo” si intende “il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità”.
Sembra una definizione più dettagliata e attuale rispetto alla nozione di “imprese culturali e creative” contenuta nella precedente Legge n. 205 del 2017: ad esempio, si fa espresso riferimento, tra gli altri, al design, ai festival, all’editoria, alla comunicazione, alla pubblicità, al software, ai videogiochi, all’artigianato artistico, nonché al patrimonio culturale “materiale e immateriale”.
Peraltro, la Legge n. 205 del 2017 riconosceva una specifica agevolazione fiscale a favore delle imprese del settore, che consisteva in un credito d’imposta del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione dei prodotti culturali e creativi.
È noto, tuttavia, che di tale credito d’imposta ‒ per il quale era stato previsto uno stanziamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ‒ nessuno ha potuto beneficiare, non essendo mai stato emanato il relativo decreto attuativo (tale circostanza fu giustificata dall’allora Ministro Bonisoli con la necessità di inquadrare il decreto attuativo nell’ambito di un complessivo intervento di sostegno al settore). La Legge di Bilancio 2021 non ripropone un’analoga agevolazione fiscale.
“Seppure la tecnica legislativa appaia corretta, ci auguriamo che non si ripeta quanto già accaduto in passato quando la mancata emanazione delle disposizioni di attuazione ha reso di fatto inoperante la norma di legge”.
Vero è che talune attività rientranti nel settore creativo (ad esempio, cinema e audiovisivo) godono di specifici benefici fiscali (tax credit di cui alla Legge 220 del 2016, ampliato a opera della stessa Legge di Bilancio 2021, commi 583-584); tuttavia, riteniamo che si sia persa un’occasione per estendere tali incentivi fiscali ad altre imprese del settore creativo.
Ora, la Legge di Bilancio 2021 demanda a un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il MiBACT, il compito di stabilire le norme di attuazione del Fondo appena istituito, con particolare riferimento ai codici ATECO delle imprese, alla ripartizione delle risorse, ai criteri per la concessione delle agevolazioni, alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Seppure la tecnica legislativa appaia corretta, ci auguriamo che non si ripeta quanto già accaduto in passato, quando la mancata emanazione delle disposizioni di attuazione ha reso di fatto inoperante la norma di legge.
In questo momento il settore culturale di tutto ha bisogno, fuorché di un provvedimento destinato a restare lettera morta.
‒ Federico Solfaroli Camillocci
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