NFT e le nuove frontiere della proprietà intellettuale
Al centro delle cronache degli ultimi mesi, i Non Fungible Token potrebbero tornare in auge con la ripartenza delle fiere e del mercato. Ecco un punto di vista legale sulla questione.
L’opera digitale Everydays: The First 5000 Days dell’artista Beeple è stata venduta all’asta come NFT da Christie’s per 69,3 milioni di dollari. Il primo tweet di Jack Dorsey (“just setting up my twttr” del 21 marzo 2006) è stato venduto all’asta come NFT per 2,9 milioni di dollari. In Italia l’artista Morgan ha venduto all’asta l’opera musicale inedita Premessa della Premessa in forma di NFT per circa 21mila dollari; nel prezzo è compreso anche un incontro con l’artista e le stampe originali autografate del testo del brano.
In questi casi le opere sono state vendute come NFT, cioè come bene intangibile con certificato digitale di autenticità e unicità. Il valore del bene venduto sembra dettato più che dal valore artistico e creativo – la creatività del tweet e la sua tutelabilità come opera letteraria sarebbe tutta da dimostrare – dall’uso in sé degli NFT.
L’uso degli NFT permette di sostituire beni, opere, diritti e altro in un corrispondente asset digitale unico, infungibile, non modificabile, idoneo alla circolazione.
CHE COSA DICE LA LEGGE IN FATTO DI NFT
Sul piano legale, l’uso degli NFT pone numerosi interrogativi, diversi a seconda del settore e della normativa che si prende in considerazione. Dal punto di vista della tutela dell’acquirente consumatore, ad esempio, la complessità delle tecnologie utilizzate pone qualche dubbio sull’effettiva informazione circa il servizio o prodotto acquistato, con conseguenze importanti sulla validità e sulla tenuta dei relativi contratti di compravendita.
Dal punto di vista della normativa sul diritto d’autore, sembra emergere una nuova categoria di opere, ovvero le opere dell’ingegno digitali in esemplare unico o in edizione limitata, aventi un determinato valore proprio in virtù dell’unicità e autenticità. Fino a oggi, invece, alle condizioni stabilite dalla legge, le opere digitali erano tipicamente riproducibili senza limiti e senza che tale moltiplicazione in copie incidesse sul loro valore artistico o economico. Un quadro, ad esempio, è tutelato come opera dell’ingegno in esemplare unico; un’opera musicale, così come un’opera digitale, non sono opere in esemplare unico e possono essere riprodotte infinite volte, nei limiti consentiti dalla legge, senza perdere di valore. Grazie all’uso degli NFT, anche le opere digitali e quelle non in esemplare unico possono diventare opere uniche, o in edizione limitata e certificata, e acquisire un nuovo valore, soprattutto economico.
“Sul piano legale, l’uso degli NFT pone numerosi interrogativi, diversi a seconda del settore e della normativa che si prende in considerazione”.
Uno dei possibili risvolti legali è che chi acquista l’opera in forma NFT non acquista anche tutti i diritti di utilizzazione economica, con la conseguenza, ad esempio, che l’acquirente non potrà riprodurre o utilizzare in altro modo l’opera figurativa digitale o musicale. Fermo restando che l’eventuale stampa per usi privati sarebbe comunque una copia e non più qualcosa di unico.
Sul piano della possibile violazione dei diritti (morali e patrimoniali) degli autori, all’ormai classico problema della digitalizzazione illecita dell’opera si affianca quello della tokenizzazione non autorizzata dall’autore, fatta a sua insaputa. Si veda il caso dell’artista russo Weird Undead, che ha visto all’asta su OpenSea una sua opera in NFT, ovviamente senza il suo consenso.
Sembra poi che gli NFT possano essere utilizzati per una gestione innovativa dei diritti patrimoniali d’autore. E infatti il 24 marzo la SIAE ha annunciato che utilizzerà la tecnologia NFT e il sistema di blockchain per implementare la gestione dei diritti del proprio repertorio.
A questo punto non resta che seguire gli ulteriori sviluppi e applicazioni di questa nuova tecnologia e vedere se si rivelerà lo strumento per una bolla speculativa o se ci saranno delle evoluzioni utili ed efficienti.
‒ Raffaella Pellegrino
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #59
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